Art. 5 (a).
                      Patrimonio e contabilita'
(( 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni ))
(( mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le          ))
(( attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente   ))
(( decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province ))
(( con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sono  ))
(( trasferiti al patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle  ))
(( aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio    ))
(( delle unita' sanitarie locali i beni di cui all'art. 65, primo  ))
(( comma - come sostituito dall'art. 21 del decreto-legge 12       ))
(( settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 11 novembre 1983, n. 638 - della legge 23 dicembre 1978,  ))
(( n. 833 (b).                                                  ))
(( 2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati  ))
(( con provvedimento regionale. Tale provvedimento costituisce     ))
(( titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovra'         ))
(( avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere   ))
(( relativo a imposte e tasse.                                     ))
  3.  Gli  atti di donazione a favore delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto  beni  immobili  con
specifica   destinazione   a  finalita'  rientranti  nell'ambito  del
servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte
di donazione, ipotecarie e catastali.
(( 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del     ))
(( decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517    (c),    le       ))
(( regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economico   ))
(( finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e      ))
(( delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al      ))
(( codice civile, cosi' come integrato e modificato con decreto    ))
(( legislativo 9 aprile 1991, n. 127    (d),    e prevedendo:      ))
(( a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore        ))
(( generale;                                                       ))
(( b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione nonche'    ))
(( del bilancio preventivo economico annuale relativo              ))
(( all'esercizio successivo;                                       ))
(( c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di      ))
(( copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;               ))
(( d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo, ))
(( che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e    ))
(( dei risultati;                                                  ))
(( e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende      ))
(( ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle ))
(( proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per   ))
(( centri di costo.                                                ))
(( 5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci       ))
(( pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche'  ))
(( omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire    ))
(( all'Agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei  ))
(( costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito  ))
(( schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i ))
(( Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la       ))
(( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e ))
(( le province autonome.                                           ))
(( 6. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono     ))
(( tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto ))
(( 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni        ))
(( (e),    nonche' all'attuazione delle disposizioni emanate ai    ))
(( sensi dell'art. 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.  ))
(( 421    (f),    in ordine all'evidenziazione delle spese di      ))
(( personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti    ))
(( pubblici e della relativa informatizzazione. La disciplina      ))
(( contabile di cui al presente articolo decorre dal 1 gennaio    ))
(( 1995 e viene mantenuta in via provvisoria la vigente            ))
(( contabilita' finanziaria.                                       ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b) Il testo del primo comma dell'art. 65 della legge n.
          833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)  e'
          il  seguente:  "In  applicazione  del  progetto  di riparto
          previsto dall'ultimo  comma  dell'art.  4  della  legge  29
          giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate,
          con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di concerto con i
          Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  delle
          finanze,   sia   i   beni  che  le  attrezzature  destinati
          prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti,
          casse  mutue  e  gestioni  soppressi  sono  trasferiti   al
          patrimonio   dei  comuni  competenti  per  territorio,  con
          vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali".
             (c) Il D.Lgs. n. 517/1993, modificativo dal decreto qui'
          pubblicato, e' entrato in vigore il 30 dicembre 1993.
             (d)  Il  D.Lgs.  n.  127/1991,  reca  "Attuazione  delle
          direttive  n.    78/660/CEE  e  n.  83/349/CEE  in  materia
          societaria, relative ai conti  annuali  e  consolidati,  ai
          sensi  dell'art.  1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
          69".
             (e)  Si  riporta  l'art.  30  della  legge  n.  468/1978
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio):
             "Art. 30 (Conti di cassa). - Entro  il  20  febbraio  di
          ogni  anno,  il  Ministro del tesoro presenta al Parlamento
          una  relazione  sulla  stima  del  fabbisogno  del  settore
          statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni
          gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria,
          nonche'  sul  finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto
          con  i  corrispondenti  risultati  verificatisi   nell'anno
          precedente.
             Entro il 20 maggio, 31 agosto e 20 novembre, il Ministro
          del   tesoro  presenta  al  Parlamento  una  relazione  sui
          risultati conseguiti dalle gestioni di cassa  del  bilancio
          statale  e  della  tesoreria,  rispettivamente,  nel primo,
          secondo  e  terzo  trimestre  dell'anno   in   corso,   con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
             Con le relazioni di cui ai precedenti commi, il Ministro
          del  tesoro  presenta  altresi'  al Parlamento per l'intero
          settore pubblico, costituito  dal  settore  statale,  dagli
          enti  di  cui  al  precedente  art.    25  e dalle regioni,
          rispettivamente la stima  della  previsione  di  cassa  per
          l'anno  in  corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui
          al comma precedente ed i  correlativi  aggiornamenti  della
          stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione
          dei flussi finanziari e della espansione del credito totale
          interno.
             Il  Ministro  del tesoro determina, con proprio decreto,
          lo  schema-tipo  dei  prospetti  contenenti  gli   elementi
          previsionali  e  i  dati periodici di gestione di cassa dei
          bilanci che, entro  i  trenta  giorni  precedenti  le  date
          indicate nei comma primo e secondo del presente articolo, i
          comuni  e  le  province debbono trasmettere alla rispettiva
          regione, e gli altri enti di cui all'art. 25  al  Ministero
          del tesoro.
             In  detti  prospetti  dovranno,  in  particolare, essere
          evidenziate, oltre agli incassi ed ai pagamenti  effettuati
          nell'anno  e  nel trimestre precedente, anche le variazioni
          nelle attivita' finanziarie (in  particolare  nei  depositi
          presso  la  tesoreria  e  presso gli istituti di credito) e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
             Le regioni comunicheranno al Ministero del tesoro, entro
          dieci giorni dalle scadenze di  cui  al  precedente  quarto
          comma,  i  dati  di cui sopra aggregati per l'insieme delle
          province  e  per  l'insieme  dei  comuni,  unitamente  agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
             Nella  relazione  da  presentare  a norma del precedente
          secondo comma, entro il 31 agosto, il Ministro  del  tesoro
          comunica  al  Parlamento informazioni, per l'intero settore
          pubblico,  sulla  consistenza   dei   residui   alla   fine
          dell'esercizio   precedente,   sulla   loro  struttura  per
          esercizio di provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro
          processo  di  smaltimento,  in  base  alla  classificazione
          economica e funzionale.
             A tal fine, gli enti di cui al precedente quarto  comma,
          con  esclusione  dell'ENEL  e  delle  aziende  dei servizi,
          debbono comunicare entro il 30  giugno  informazioni  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,  sulla  loro   struttura   per   esercizio   di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
             I  comuni  e  le province trasmettono le informazioni di
          cui al precedente comma alle regioni entro  il  15  giugno.
          Queste  ultime  provvederanno  ad  aggregare tali dati e ad
          inviarli entro lo stesso mese di giugno  al  Ministero  del
          tesoro    insieme    ai   dati   analoghi   relativi   alle
          amministrazioni regionali.
             Nessun versamento a  carico  del  bilancio  dello  Stato
          potra' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
          presente  legge se non risultano regolarmente adempiuti gli
          obblighi di cui ai precedenti commi".
             (f)  Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, lettera
          h), della legge n. 421/1992 recante delega al  Governo  per
          la  razionalizzazione  e  la  revisione delle discipline in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale:
             "1. Il Governo della Repubblica e'  delegato  a  emanare
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge uno o piu' decreti legislativi,  diretti  al
          contenimento,  alla  razionalizzazione e al controllo della
          spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
          dell'efficienza e della  produttivita',  nonche'  alla  sua
          riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
             a)-g) (omissis);
              h)  prevedere  procedure di contenimento e di controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione della spesa complessiva per il  personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli  amministrativi  dello   Stato   sulle   regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando  l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi  di   controllo   anche   al   fine   di   garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso".