Art. 2.
  Ai  fini  dei  versamenti  di  cui  al  precedente  articolo,   gli
intestatari  del  conto  devono  delegare  irrevocabilmente una delle
aziende di credito di cui all'art. 54 del  regio  decreto  23  maggio
1924,  n.  827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere
conferite anche ad una delle Casse rurali  ed  artigiane  di  cui  al
regio  decreto  26  agosto  1937,  n.  1706, modificato dalla legge 4
agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire  cento
milioni.
  Il  pagamento  effettuato  con  delega  ad un'azienda di credito ha
valore di versamento diretto al concessionario.
  Qualora   venga   rilasciata   una   delega   ad   una   dipendenza
territorialmente    incompetente,   la   stessa   deve   versare   al
concessionario  competente  secondo  l'ubicazione  della   dipendenza
medesima  le  somme  ricevute,  senza  trattenere  alcun  compenso  e
separatamente da quelle regolarmente accettate entro i termini di cui
all'art. 78, comma 31, lettera a), della legge 30 dicembre  1991,  n.
413.  Il  concessionario  ricevente  riversa  la Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, entro i termini di cui  all'art.  78,  comma
31,  lettera  c),  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413, le somme
irregolarmente pervenutegli ed effettua le opportune comunicazioni al
concessionario competente per territorio ai  fini  dell'aggiornamento
del  conto  fiscale,  nonche'  all'ufficio  tributario competente per
l'irrogazione delle sanzioni di  cui  all'art.  93  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.