Art. 2. Ai fini dei versamenti di cui al precedente articolo, gli intestatari del conto devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle Casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. Il pagamento effettuato con delega ad un'azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. Qualora venga rilasciata una delega ad una dipendenza territorialmente incompetente, la stessa deve versare al concessionario competente secondo l'ubicazione della dipendenza medesima le somme ricevute, senza trattenere alcun compenso e separatamente da quelle regolarmente accettate entro i termini di cui all'art. 78, comma 31, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il concessionario ricevente riversa la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro i termini di cui all'art. 78, comma 31, lettera c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le somme irregolarmente pervenutegli ed effettua le opportune comunicazioni al concessionario competente per territorio ai fini dell'aggiornamento del conto fiscale, nonche' all'ufficio tributario competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.