Art. 3. L'azienda di credito delegata entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo e' tenuta a dare ordine di accredito in forma irrevocabile a favore del competente concessionario per le somme versate dai contribuenti mediante delega, con valuta e disponibilita' del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente postale. L'azienda di credito delegata e' liberata con l'accredito alla banca presso la quale e' acceso il conto corrente del concessionario con valuta e disponibilita', entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento. A tal fine il concessionario e' tenuto a comunicare a tutte le aziende di credito che operano nell'ambito di competenza delle coordinate bancarie del proprio conto corrente, al quale devono affluire gli accreditamenti. L'accredito deve essere effettuato, al netto del compenso spettante, al concessionario competente per territorio in relazione alla dipendenza che ha ricevuto la delega; per ciascun ambito le operazioni di accredito devono essere effettuate per ciascuna azienda di credito da una sola dipendenza capofila. All'azienda di credito compete il compenso separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega, a totale carico del concessionario competente, pari al 25 per cento della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, senza tener conto della maggiorazione della commissione spettante al concessionario a norma dell'art. 12 del regolamento. In sede di accredito al concessionario, l'azienda di credito arrotonda alla lira l'importo complessivo delle commissioni spettanti in relazione a ciascun codice-tributo o per tipo di modello. Per i versamenti tardivamente affluiti alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43, nei confronti del concessionario, con obbligo per quest'ultimo di rivalsa nei confronti dell'azienda di credito, ove l'infrazione sia all'azienda stessa ascrivibile.