Art. 3.
  L'azienda di credito delegata entro le  ore  13  del  terzo  giorno
lavorativo e' tenuta a dare ordine di accredito in forma irrevocabile
a  favore  del  competente  concessionario  per  le somme versate dai
contribuenti mediante delega, con valuta e disponibilita' del  giorno
dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in
conto corrente postale.
  L'azienda  di  credito  delegata  e'  liberata con l'accredito alla
banca presso la quale e' acceso il conto corrente del  concessionario
con  valuta  e  disponibilita',  entro  il  terzo  giorno  lavorativo
successivo a quello del ricevimento. A tal fine il concessionario  e'
tenuto  a  comunicare  a  tutte  le  aziende  di  credito che operano
nell'ambito di competenza delle coordinate bancarie del proprio conto
corrente, al quale devono affluire gli accreditamenti.
  L'accredito  deve  essere  effettuato,  al   netto   del   compenso
spettante,  al  concessionario competente per territorio in relazione
alla dipendenza che ha ricevuto la  delega;  per  ciascun  ambito  le
operazioni di accredito devono essere effettuate per ciascuna azienda
di credito da una sola dipendenza capofila.
  All'azienda  di  credito  compete  il  compenso  separatamente  per
ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega,  a  totale
carico  del  concessionario  competente,  pari  al 25 per cento della
commissione spettante allo stesso concessionario ai  sensi  dell'art.
61,  comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, senza tener conto della  maggiorazione  della
commissione  spettante  al  concessionario  a  norma dell'art. 12 del
regolamento. In sede di accredito  al  concessionario,  l'azienda  di
credito  arrotonda  alla lira l'importo complessivo delle commissioni
spettanti in  relazione  a  ciascun  codice-tributo  o  per  tipo  di
modello.
  Per  i  versamenti tardivamente affluiti alle competenti Sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari
si applicano le sanzioni  previste  dall'art.  104  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43, nei confronti del
concessionario, con obbligo per quest'ultimo di rivalsa nei confronti
dell'azienda  di  credito,  ove  l'infrazione  sia all'azienda stessa
ascrivibile.