Art. 4. Nel giorno e nell'ora previsti per l'esecuzione degli accrediti di cui all'art. 3, le aziende di credito devono consegnare al competente concessionario il riepilogo delle somme riscosse ed accreditate, con modelli conformi agli allegati 3 e 4 al presente decreto. L'elenco riepilogativo di cui all'allegato 3, redatto in duplice esemplare, di cui uno viene restituito contestualmente all'azienda di credito, riporta il numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e i relativi ammontari incassati, con l'indicazione per fasce, del compenso complessivamente trattenuto, nonche' dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui all'art. 3. A tale elenco gli istituti di credito devono allegare il previsto esemplare delle attestazioni ottenute a ricalco dell'atto di delega. In alternativa alle disposizioni di cui al comma precedente e' in facolta' delle aziende di credito consegnare al competente concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento delle deleghe due esemplari del documento secondo lo schema allegato 4, riepilogativo dei dati suddivisi per codice- tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito, di cui uno dei due esemplari e' restituito contestualmente all'azienda di credito, firmato dal concessionario. La consegna delle attestazioni, distintamente per singola giornata, e degli altri esemplari del documento riepilogativo deve essere effettuata entro la fine di ciascun mese, per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il giorno 10 del mese successivo, per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. Un esemplare del documento riepilogativo deve essere restituito contestualmente alla dipendenza capofila dell'azienda di credito per ricevuta. L'elenco riepilogativo di cui al comma secondo ed il documento riepilogativo di cui al terzo comma devono essere consegnati alla sede del concessionario quando la dipendenza capofila dell'azienda di credito coesista con la sede dello stesso. Negli altri casi la consegna deve essere effettuata presso lo sportello del concessionario coesistente con la dipendenza capofila dell'azienda di credito oppure, di regola, presso lo sportello piu' vicino alla dipendenza capofila.