Art. 4.
  Nel giorno e nell'ora previsti per l'esecuzione degli accrediti  di
cui all'art. 3, le aziende di credito devono consegnare al competente
concessionario  il riepilogo delle somme riscosse ed accreditate, con
modelli conformi agli allegati 3 e 4 al presente decreto.
  L'elenco riepilogativo di cui all'allegato 3,  redatto  in  duplice
esemplare, di cui uno viene restituito contestualmente all'azienda di
credito,  riporta  il numero delle attestazioni ricomprese in ciascun
gruppo di modelli e i relativi ammontari incassati, con l'indicazione
per fasce, del  compenso  complessivamente  trattenuto,  nonche'  dei
totali   generali,   con   l'indicazione   dei   dati  identificativi
dell'operazione di accredito di cui all'art. 3.  A  tale  elenco  gli
istituti  di  credito  devono  allegare  il  previsto esemplare delle
attestazioni ottenute a ricalco dell'atto di delega.
  In alternativa alle disposizioni di cui al comma precedente  e'  in
facolta'   delle   aziende   di   credito  consegnare  al  competente
concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo  a  quello
del  ricevimento delle deleghe due esemplari del documento secondo lo
schema allegato 4,  riepilogativo  dei  dati  suddivisi  per  codice-
tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento
da   parte   del   concessionario,   con   l'indicazione   dei   dati
identificativi dell'operazione di  accredito,  di  cui  uno  dei  due
esemplari  e'  restituito  contestualmente  all'azienda  di  credito,
firmato  dal  concessionario.   La   consegna   delle   attestazioni,
distintamente  per  singola  giornata,  e  degli  altri esemplari del
documento riepilogativo deve  essere  effettuata  entro  la  fine  di
ciascun  mese,  per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno
del medesimo mese ed entro il giorno 10 del mese successivo,  per  le
deleghe  ricevute  dal  ventunesimo  all'ultimo  giorno  del mese. Un
esemplare  del  documento  riepilogativo   deve   essere   restituito
contestualmente  alla dipendenza capofila dell'azienda di credito per
ricevuta.
  L'elenco riepilogativo di cui al  comma  secondo  ed  il  documento
riepilogativo  di  cui  al  terzo comma devono essere consegnati alla
sede del concessionario quando la dipendenza capofila dell'azienda di
credito coesista con la  sede  dello  stesso.  Negli  altri  casi  la
consegna   deve   essere   effettuata   presso   lo   sportello   del
concessionario coesistente con la dipendenza capofila dell'azienda di
credito oppure, di regola,  presso  lo  sportello  piu'  vicino  alla
dipendenza capofila.