Art. 5. Le aziende di credito devono trasmettere ai concessionari, avvalendosi di collegamenti telematici, tramite il Consorzio nazionale concessionari, i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, nonche' i relativi accreditamenti eseguiti entro il giorno 5 del mese successivo, per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il giorno 10 del mese successivo, per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. I concessionari eseguono sui dati di cui al precedente comma controlli intesi a verificarne la completezza, nonche' la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 5 del presente decreto. I concessionari, altresi', devono trasmettere al Centro informativo del dipartimento delle entrate, tramite il Consorzio nazionale concessionari, i dati loro forniti dalle aziende di credito, contestualmente alla loro ricezione. Il Consorzio nazionale concessionari provvede, al termine della trasmissione dei suddetti dati al citato Centro informativo, alla cancellazione di tutti gli archivi contenenti i dati trasmessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1993 Il Ministro: GALLO