Art. 5.
  Le  aziende  di  credito  devono  trasmettere   ai   concessionari,
avvalendosi   di   collegamenti   telematici,  tramite  il  Consorzio
nazionale concessionari, i dati analitici relativi  ad  ogni  singola
operazione  di  incasso effettuata, nonche' i relativi accreditamenti
eseguiti entro il giorno  5  del  mese  successivo,  per  le  deleghe
ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il giorno 10
del   mese  successivo,  per  le  deleghe  ricevute  dal  ventunesimo
all'ultimo giorno del mese.
  I concessionari eseguono  sui  dati  di  cui  al  precedente  comma
controlli  intesi  a  verificarne  la  completezza,  nonche'  la loro
rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 5 del presente decreto.
  I concessionari, altresi', devono trasmettere al Centro informativo
del  dipartimento  delle  entrate,  tramite  il  Consorzio  nazionale
concessionari,   i  dati  loro  forniti  dalle  aziende  di  credito,
contestualmente  alla  loro   ricezione.   Il   Consorzio   nazionale
concessionari  provvede,  al  termine della trasmissione dei suddetti
dati al citato Centro informativo, alla cancellazione  di  tutti  gli
archivi contenenti i dati trasmessi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO