IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  24  luglio
1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  9  gennaio 1988, n. 96,
emanato dal Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, attuativo, per quanto concerne il
bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68
del  Consiglio  del  28  giugno  1968,  e  successive  modificazioni,
relativo alla tariffa doganale comune;
  Visto  in  particolare  l'art. 6 di detto decreto interministeriale
che prevede la fissazione da parte del Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  dei  requisiti  tecnici  e  delle  procedure  per  lo
svolgimento  dei  controlli  sul  bestiame   da   ammettere   tra   i
riproduttori di razza pura;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
dell'11 gennaio 1988, n. 97,  recante  norme  per  l'importazione  ed
esportazione  del  bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del
materiale seminale ed ovuli fecondati  provenienti  dal  bestiame  da
riproduzione di razza pura;
  Visti  i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre  1990,
20  dicembre  1990,  25  gennaio 1991, 21 dicembre 1991 e 31 dicembre
1992, con i quali sono state apportate modificazioni ed  integrazioni
al citato decreto ministriale n. 97/1988;
  Visti  l'allegato  2  relativo  ai  requisiti  del  bestiame  e del
materiale riproduttivo e gli allegati 2- bis e 2- ter  relativi  alle
norme transitorie;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,  n. 491, con la quale e' stato
istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
ed in particolare  l'art.  2,  comma  2,  che  stabilisce  che  detto
Ministero  succede  in  tutti  i  rapporti,  attivi  e  passivi,  non
attribuiti alle singole regioni, facenti capo al soppresso  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
  Considerata,  l'opportunita' di modificare la normativa relativa ai
requisiti minimi del materiale seminale dei riproduttori della specie
bovina originaria  da  Paesi  terzi  da  ammettere  all'importazione,
nonche' le disposizioni relative al bestiame della specie suina;
  Considerata,  infine,  l'opportunita' di prorogare ulteriormente le
gia' previste  norme  transitorie  per  l'importazione  dall'Austria,
Svizzera  ed  ex-Jugoslavia  dei  bovini  delle  razze Bruna, Pezzata
Rossa,  Grigio  Alpina  e  Pinzgau,  al  fine  di   salvaguardare   i
tradizionali scambi con tali Paesi;
  Ritenuto  quindi  di  dover  integrare  e modificare in tal senso i
suddetti allegati  al  piu'  volte  citato  decreto  ministeriale  n.
97/1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato  2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988
recante: "Requisiti  del  bestiame  da  riproduzione  di  razza  pura
nonche'   del  materiale  seminale  ed  ovuli  fecondati  provenienti
parimenti dal bestiame da riproduzione di  razza  pura  da  ammettere
all'importazione",  al  titolo  I  -  Riproduttori di razza pura - le
disposizioni relative alla specie suina sono cosi' modificate:
                              S U I N I
1. IDENTIFICAZIONE.
  Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito  sistema
(placca,  tatuaggio,  marcatura  a  tacche,  marca auricolare, schema
grafico della  pezzatura)  e  dal  numero  di  iscrizione  nel  Libro
genealogico  estero  riconosciuto  o da quello nel Registro dei suini
ibridi riproduttori riconosciuto.
2. REQUISITI MINIMI.
   A)  Paesi  CEE:  sono  richiesti   i   requisiti   genealogici   e
attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n.
88/661/CEE  del  Consiglio,  del  19 dicembre 1988, ed in particolare
quelli stabiliti all'art. 4, comma 2,  della  medesima  direttiva  n.
88/661/CEE,  agli  articoli  1  e  2 della decisione n. 89/502/CEE ed
all'art. 1  della  decisione  n.  89/505/CEE  della  Commissione  CEE
entrambe del 18 luglio 1989.
   B) Paesi terzi:
    a) eta' non inferiore ai sei mesi;
    b)  requisiti  genealogici,  morfologici,  produttivi  e genetici
previsti dal  disciplinare  del  Libro  genealogico  italiano  e  dal
disciplinare  dell'Albo  nazionale  dei  registri  dei  suini  ibridi
riproduttori.
3. DOCUMENTAZIONE.
 Per i suini di razza pura:
   Certificato genealogico rilasciato dell'organizzazione  competente
riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1.
  Nel   certificato   genealogico   devono   figurare   le   seguenti
indicazioni:
   organismo che rilascia il certificato;
   denominazione del Libro genealogico;
   numero d'iscrizione nel Libro genealogico;
   data di rilascio del certificato;
   sistema di identificazione;
   identificazione;
   data di nascita;
   razza;
   sesso;
   nome ed indirizzo dell'allevatore;
   nome ed indirizzo del proprietario;
   genealogia (genitori e nonni e relativi  numeri  d'iscrizione  nel
Libro genealogico);
   risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati,
con  indicazione  della  loro  origine,  della valutazione del valore
genetico, effettuati sull'animale stesso nonche' sui suoi genitori  e
nonni;
   luogo,   data   e  firma  (nome  e  qualifica  del  firmatario  in
stampatello).
 Per i suini ibridi riproduttori:
   Certificato rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta
ufficialmente.
  Nel certificato devono figurare le seguenti indicazioni:
   organismo che rilascia il certificato;
   numero d'iscrizione nel libro genealogico;
   data di rilascio del certificato;
   sistema di identificazione;
   identificazione;
   data di nascita;
   tipo o linea genetica;
   sesso;
   nome ed indirizzo dell'allevatore;
   nome ed indirizzo del proprietario.
  Qualora  le  suddette indicazioni siano esistenti in piu' documenti
le autorita' competenti dello Stato esportatore devono attestare  che
le  indicazioni  medesime  figurano in tali documenti, utilizzando la
formula seguente:
    a) per  suini  riproduttori  di  razza  pura  oggetto  di  scambi
intracomunitari:
  "Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti  figurano le
indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/5/03/CEE della
Commissione del 18 luglio 1989";
    b) per suini riproduttori di razza  pura  provenienti  dai  Paesi
terzi:
  "Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti  figurano le
indicazioni previste dalla normativa italiana";
    c)   per   suini   ibridi   riproduttori   oggetto   di    scambi
intracomunitari:
  "Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti  figurano le
indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/506/CEE  della
Commissione del 18 luglio 1989";
    d) per i suini ibridi riproduttori provenienti dai Paesi terzi:
  "Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti  figurano le
indicazioni previste dalla normativa italiana".