IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune; Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dal bestiame da riproduzione di razza pura; Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre 1990, 20 dicembre 1990, 25 gennaio 1991, 21 dicembre 1991 e 31 dicembre 1992, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministriale n. 97/1988; Visti l'allegato 2 relativo ai requisiti del bestiame e del materiale riproduttivo e gli allegati 2- bis e 2- ter relativi alle norme transitorie; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale e' stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce che detto Ministero succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Considerata, l'opportunita' di modificare la normativa relativa ai requisiti minimi del materiale seminale dei riproduttori della specie bovina originaria da Paesi terzi da ammettere all'importazione, nonche' le disposizioni relative al bestiame della specie suina; Considerata, infine, l'opportunita' di prorogare ulteriormente le gia' previste norme transitorie per l'importazione dall'Austria, Svizzera ed ex-Jugoslavia dei bovini delle razze Bruna, Pezzata Rossa, Grigio Alpina e Pinzgau, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con tali Paesi; Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/1988; Decreta: Art. 1. Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 recante: "Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione", al titolo I - Riproduttori di razza pura - le disposizioni relative alla specie suina sono cosi' modificate: S U I N I 1. IDENTIFICAZIONE. Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marcatura a tacche, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) e dal numero di iscrizione nel Libro genealogico estero riconosciuto o da quello nel Registro dei suini ibridi riproduttori riconosciuto. 2. REQUISITI MINIMI. A) Paesi CEE: sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n. 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, ed in particolare quelli stabiliti all'art. 4, comma 2, della medesima direttiva n. 88/661/CEE, agli articoli 1 e 2 della decisione n. 89/502/CEE ed all'art. 1 della decisione n. 89/505/CEE della Commissione CEE entrambe del 18 luglio 1989. B) Paesi terzi: a) eta' non inferiore ai sei mesi; b) requisiti genealogici, morfologici, produttivi e genetici previsti dal disciplinare del Libro genealogico italiano e dal disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini ibridi riproduttori. 3. DOCUMENTAZIONE. Per i suini di razza pura: Certificato genealogico rilasciato dell'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1. Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni: organismo che rilascia il certificato; denominazione del Libro genealogico; numero d'iscrizione nel Libro genealogico; data di rilascio del certificato; sistema di identificazione; identificazione; data di nascita; razza; sesso; nome ed indirizzo dell'allevatore; nome ed indirizzo del proprietario; genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel Libro genealogico); risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati, con indicazione della loro origine, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonche' sui suoi genitori e nonni; luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello). Per i suini ibridi riproduttori: Certificato rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente. Nel certificato devono figurare le seguenti indicazioni: organismo che rilascia il certificato; numero d'iscrizione nel libro genealogico; data di rilascio del certificato; sistema di identificazione; identificazione; data di nascita; tipo o linea genetica; sesso; nome ed indirizzo dell'allevatore; nome ed indirizzo del proprietario. Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in piu' documenti le autorita' competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente: a) per suini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intracomunitari: "Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/5/03/CEE della Commissione del 18 luglio 1989"; b) per suini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi terzi: "Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana"; c) per suini ibridi riproduttori oggetto di scambi intracomunitari: "Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/506/CEE della Commissione del 18 luglio 1989"; d) per i suini ibridi riproduttori provenienti dai Paesi terzi: "Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana".