Art. 2. Nel medesimo allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, al titolo II - Materiale seminale - Bovini, il punto 1 - Requisiti minimi, viene cosi' modificato: 1. REQUISITI MINIMI a) Paesi CEE: provenire da toro provato con valutazione positiva del valore genetico purche' ammesso alla fecondazione artificiale nei Paesi di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 86/130/CEE della Commissione dell'11 marzo 1986. Qualora l'applicazione di tali norme susciti conflitti, concernenti in particolare l'interpretazione dei risultati delle prove, gli operatori potranno beneficiare del diritto di acquisire il parere di un esperto nonche' di attivare la relativa procedura prevista all'art. 2, punti 2 e 3, della direttiva n. 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987. b) Paesi terzi: provenire da toro provato nel Paese di origine, la cui normativa e' riconsociuta equivalente a quella italiana, con valutazione positiva del valore genetico e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per i tori ammessi alla fecondazione artificiale in Italia. Con detti Paesi gli scambi devono avvenire in regime di reciprocita'.