Art. 2.
  Nel medesimo allegato 2  al  decreto  ministeriale  n.  97  dell'11
gennaio  1988, al titolo II - Materiale seminale - Bovini, il punto 1
- Requisiti minimi, viene cosi' modificato:
1. REQUISITI MINIMI
   a) Paesi CEE: provenire da toro provato con  valutazione  positiva
del valore genetico purche' ammesso alla fecondazione artificiale nei
Paesi  di  origine  a  seguito di prove effettuate conformemente alla
decisione n. 86/130/CEE della Commissione dell'11 marzo 1986.
  Qualora l'applicazione di tali norme susciti conflitti, concernenti
in particolare  l'interpretazione  dei  risultati  delle  prove,  gli
operatori  potranno beneficiare del diritto di acquisire il parere di
un  esperto  nonche'  di  attivare  la  relativa  procedura  prevista
all'art.  2, punti 2 e 3, della direttiva n. 87/328/CEE del Consiglio
del 18 giugno 1987.
   b) Paesi terzi: provenire da toro provato nel Paese di origine, la
cui normativa e' riconsociuta  equivalente  a  quella  italiana,  con
valutazione  positiva  del  valore  genetico e comunque con requisiti
funzionali e genetici non inferiori a  quelli  previsti  per  i  tori
ammessi alla fecondazione artificiale in Italia.
  Con   detti   Paesi   gli  scambi  devono  avvenire  in  regime  di
reciprocita'.