Art. 3.
  Nell'allegato 2- bis al decreto ministeriale n. 97 dell'11  gennaio
1988,  recante:  "Norme  transitorie per l'importazione dall'Austria,
Svizzera e Jugoslavia dei bovini da riproduzione  di  razza  Bruna  e
Pezzata Rossae' sostituito dal testo seguente:
1. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI.
  Austria:
  In  caso  di  illegibilita'  di uno o piu' numeri del tatuaggio, la
ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente.
2. VALUTAZIONE GENETICA DEL PADRE DEI SOGGETTI FEMMINILI.
  Per la razza Pezzata Rossa: fino a  quando  non  verra'  verificata
l'equivalenza  dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi
terzi con quelli applicati in Italia,  e  comunque  non  oltre  il  1
gennaio  1995,  si considera "non negativol'indice genetico del padre
quando tale indice abbia un valore da "Oa "+ n" per la  quantita'  di
latte.
3. MINIMI MORFOLOGICI DEL SOGGETTO E DEI GENITORI.
  Svizzera:
   fino  al  1 gennaio 1995 saranno ammessi all'importazione soggetti
femminili di razza Bruna le cui  valutazioni  morfologiche,  comprese
quelle delle madri, non siano inferiori a:
    P 3-2/3-2; P 3-2/2-3; P 2-3/2-3; P 2-3/3-2,
purche'  il  padre  o  il  nonno paterno degli stessi abbia un indice
genetico non inferiore a + 400 chilogrammi di latte.
4. CERTIFICATI GENEALOGICI E RELATIVE INDICAZIONI.
   a) Superato.
   b) Possono essere ammessi all'importazione fino al 1 gennaio 1995:
   soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la
lattazione piu' favorevole e la media delle  lattazioni  anziche'  la
prima, la seconda e la piu' favorevole delle lattazioni stesse;
   soggetti  femminili  le  cui  madri  abbiano almeno una lattazione
completa dei dati relativi alla qualita'  di  latte,  percentuale  di
sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;
   soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni rel-
ative alle sostanze proteiche del latte.
   Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul
certificato genealogico.