Art. 10.
  Poiche',  ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza
l'indicazione di prezzo base di collocamento, non  vengono  prese  in
considerazione   dalla   procedura   di   assegnazione  le  richieste
effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
  Il  "prezzo  di  esclusioneviene  determinato   con   le   seguenti
modalita':
    a)  nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale  in
emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore  all'offerta si
determina il prezzo  medio  ponderato  delle  richieste  che,  sempre
ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
    b) si individua il  "prezzo  di  esclusionesottraendo  tre  punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Il  "prezzo  di  esclusionesara'  reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 9.