Art. 14.
  La Banca d'Italia indichera' alla Direzione generale del  Tesoro  -
Servizio  secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo
alla  data  prevista  per  il  regolamento  dell'ultima  tranche  del
prestito  di  cui  al presente decreto, i quantitativi per taglio dei
buoni al portatore da  spedire  alle  singole  sezioni  di  tesoreria
provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.
  La  consegna  dei  buoni  al  portatore avra' inizio dalla data che
sara'  resa  nota  mediante  avviso  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale.