Art. 15.
  Il rinnovo dei buoni del tesoro  poliennali  12,50%  e  12,50%,  di
scadenza  1  gennaio 1994, nominativi, si effettua, per pari capitale
nominale, con decorrenza,  ad  ogni  effetto,  dal  1  gennaio  1994;
dovranno  essere  corrisposti  quattro giorni di dietimi di interesse
netti.
  All'atto del rinnovo, sara' corrisposto all'esibitore dei buoni  da
rinnovare  l'eventuale  importo  pari alla differenza fra il capitale
nominale stesso ed il  prezzo  di  aggiudicazione  dei  nuovi  buoni;
qualora  il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla
pari, l'esibitore stesso e' tenuto ad effettuare il versamento  della
somma  uguale alla differenza tra detto prezzo e il capitale nominale
dei titoli rinnovati. In ogni caso sara' operata la ritenuta  di  cui
al   decreto-legge   19  settembre  1986,  n.  556,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.  759,  tenento  conto
delle  norme  sull'arrotondamento  a  cinque  lire, per difetto o per
eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Sono trasferiti ai nuovi  buoni,  senza  che  occorra  al  riguardo
alcuna  autorizzazione  o formalita', l'intestazione ed i vincoli dei
buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50%, di  scadenza  1  gennaio
1994, versati per il rinnovo.