Art. 15. Il rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12,50% e 12,50%, di scadenza 1 gennaio 1994, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio 1994; dovranno essere corrisposti quattro giorni di dietimi di interesse netti. All'atto del rinnovo, sara' corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso e' tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo e il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sara' operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenento conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334. Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50%, di scadenza 1 gennaio 1994, versati per il rinnovo.