Art. 16.
  Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro  poliennali  12,50%  e
12,50%,  di  scadenza  1  gennaio  1994,  nominativi, dovranno essere
compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti  e
presentate  soltanto  presso  le  filiali  della Banca d'Italia, alle
quali possono essere esibite dagli incaricati  della  Banca  d'Italia
stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  La  Banca
d'Italia  rilascera'  apposite  ricevute per il capitale nominale dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio secondo, a favore delle
filiali della  Banca  d'Italia,  tramite  le  competenti  sezioni  di
tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro
delle ricevute rilasciate.
  I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50% -
1  gennaio  1994,  nominativi,  che  non  intendano  avvalersi  della
facolta' di chiederne  il  rinnovo  con  le  modalita'  indicate  nel
presente  articolo,  dovranno  chiederne  il  rimborso alla Direzione
generale  del  Tesoro  -  Servizio  secondo,  per  il  tramite  delle
direzioni  provinciali  del  Tesoro,  nei  termini e con le modalita'
previsti dalle vigenti disposizioni in materia  di  debito  pubblico;
sara' operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre
1986,  n.  556,  con  arrotondamento  a norma della suddetta legge 21
maggio 1959, n. 334.