Art. 6.
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca  d'Italia.  Alla  stessa  Banca  d'Italia  sono   affidate   le
operazioni  di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di
cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di  rinnovo  possono
essere effettuate dal 5 al 10 gennaio 1994.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale
dei titoli al  portatore  effettivamente  sottoscritti  e  di  quelli
nominativi  rinnovati,  a  norma dei commi primo e terzo dell'art. 1,
una provvigione di  collocamento  dello  0,60%,  contro  rilascio  di
apposita  ricevuta  all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria
del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.
  Tale provvigione verra' attribuita,  in  tutto  o  in  parte,  agli
incaricati  del  collocamento partecipanti all'asta in relazione agli
impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi  compresi  quelli  di  non
applicare  alcun  onere  di  intermediazione  sulle sottoscrizioni di
terzi e di provvedere, senza richiedere alcun  altro  compenso,  alla
consegna dei titoli agli aventi diritto.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".