Art. 7. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale. Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.