Art. 10.
  Poiche',  ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza
l'indicazione di prezzo base di collocamento, non  vengono  prese  in
considerazione   dalla   procedura   di   assegnazione  le  richieste
effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
  Il  "prezzo  di  esclusioneviene  determinato   con   le   seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel  caso  di  domanda  totale  inferiore  all'offerta  si
determina  il  prezzo  medio  ponderato  delle  richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato,  costituiscono  la  meta'
dell'importo domandato;
    b)  si  individua  il  "prezzo  di esclusionesottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Il prezzo di esclusione sara' reso  noto  nel  medesimo  comunicato
stampa di cui al precedente art. 9.