Art. 14.
  La  Banca  d'Italia indichera' alla Direzione generale del Tesoro -
Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo  successivo
alla  data  prevista  per  il  regolamento  dell'ultima  tranche  del
prestito di cui al presente decreto, i quantitativi  per  taglio  dei
buoni  al  portatore  da  spedire  alle  singole sezioni di tesoreria
provinciale, per la successiva  consegna  alle  filiali  della  Banca
stessa.
  La  consegna  dei  buoni  al  portatore avra' inizio dalla data che
sara'  resa  nota  mediante  avviso  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale.