Art. 2.
  I  titolari di impianti esistenti gia' autorizzati ad utilizzare in
un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati
nell'allegato A che intendono proseguire l'attivita'  in  conformita'
alle  procedure  agevolate  previste  dall'art.  5  del decreto-legge
citato, devono adeguare gli impianti  alle  norme  tecniche  ed  alle
condizioni  previste  nell'allegato  medesimo entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in
modo specifico nell'allegato stesso. A tal fine entro  i  centottanta
giorni  successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano  un  progetto
di adeguamento.