Art. 2. I titolari di impianti esistenti gia' autorizzati ad utilizzare in un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati nell'allegato A che intendono proseguire l'attivita' in conformita' alle procedure agevolate previste dall'art. 5 del decreto-legge citato, devono adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato stesso. A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento.