(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI
   DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.
          A) REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO DEI COMBUSTIBILI
                          NON CONVENZIONALI
1. Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse).
1.1. Definizione:
    residui  colturali  pagliosi  (cereali,  leguminose  da granella,
piante oleaginose, ecc.);
    residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di  potature
di piante da frutto, ecc.);
    residui da estrazione forestale;
    residui  colturali  diversi  (stocchi  e tutoli di mais, steli di
sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.);
    residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura,
gusci, ecc.).
1.2. Caratteristiche dell'impianto.
   L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i  prodotti
di  cui  al  punto  1.1  deve essere esercito in modo da rispettare i
valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  203/1988  per  le
corrispondenti  tipologie  di  impianti  nei  quali  siano utilizzati
combustibili solidi.
   Nel caso l'impianto abbia una potenza termica  nominale  superiore
ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo   in   continuo  del  monossido  di  carbonio  e  della
temperatura nell'effluente gassoso.
   Nel caso di impiego simultaneo con  altri  combustibili  i  valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
2. Residui della lavorazione di legno e affini non trattati e residui
tessili di filatura e di tessitura (biomasse).
2.1. Definizione.
   Scarti  anche  in  polvere  a base esclusivamente di legno vergine
derivanti dall'industria del  legno  (prima  e  seconda  lavorazione,
produzione  pannelli  di  particelle,  di fibra e condensati, mobili,
semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.). Scarti anche
in polvere, e base vegetale, derivanti dalle lavorazioni  tessili  di
filatura e di tessitura.
2.2. Caratteristiche dell'impianto.
   L'impianto  in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti
di cui al punto 2.1 deve essere esercito  in  modo  da  rispettare  i
valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma
2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le
corrispondenti tipologie  di  impianti  nei  quali  siano  utilizzati
combustibili solidi.
   Nel  caso  l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore
ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo  in  continuo  del  monossido  di  carbonio   e   della
temperatura nell'effluente gassoso.
   Nel  caso  di  impiego  simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
 3. Sanse esauste e affini (biomasse).
3.1. Definizione.
   Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse
vergini aventi le seguenti caratteristiche:
    un contenuto massimo di umidita' del 30%;
    un contenuto massimo di zolfo dello 0.1% (in peso sul secco);
    un p.c.i.  (potere  calorifico  inferiore)  minimo  pari  a  3000
Kcal/kg (sul secco).
3.2. Caratteristiche dell'impianto.
   L'impianto  in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti
di cui al punto 3.1 deve essere esercito  in  modo  da  rispettare  i
valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma
2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le
corrispondenti tipologie  di  impianti  nei  quali  siano  utilizzati
combustibili solidi.
   Nel  caso  l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore
ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo  in  continuo  del  monossido  di  carbonio   e   della
temperatura nell'effluente gassoso.
   Nel  caso  di  impiego  simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
4. Vinacce esauste, vinaccioli,  farina  di  vinaccioli,  residui  di
frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse).
4.1. Definizione.
   Vinacce  esauste,  vinaccioli,  farina  di vinacciolo derivante da
impianti di estrazione di olio  di  vinaccioli,  residui  di  frutta,
buccette   e   altri   residui   vegetali   derivanti   da   impianti
dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria
enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di  frutta  e  da
impianti  per  l'estrazione  del  succo  di frutta e affini aventi le
seguenti caratteristiche:
    un contenuto massimo di umidita' del 30%;
    un contenuto massimo di zolfo dello 0.3% (in peso sul secco);
    un p.c.i.  (potere  calorifico  inferiore)  minimo  pari  a  3000
Kcal/kg (sul secco).
4.2. Caratteristiche dell'impianto.
   L'impianto  in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti
di cui al punto 4.1 deve essere esercito  in  modo  da  rispettare  i
valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma
2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le
corrispondenti  tipologie  di  impianti  nei  quali  siano utilizzati
combustibili solidi.
   Nel caso l'impianto abbia una potenza termica  nominale  superiore
ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo   in   continuo  del  monossido  di  carbonio  e  della
temperatura nell'effluente gassoso.
   Nel caso di impiego simultaneo con  altri  combustibili  i  valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
  5. Residui della lavorazione del legno e affini trattati.
5.1. Definizione.
   Scarti  ed  agglomerati  anche  in  polvere  a base esclusivamente
legnosa e  vegetale  derivanti  dall'industria  del  legno  (prima  e
seconda  lavorazione,  produzione  pannelli di particelle, di fibra e
condensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia
ecc.) privi di rivestimento in PVC e  di  laminati  fenolici,  aventi
inoltre le seguenti caratteristiche:
    un    contenuto    massimo    di    resina   urea-formaldeide   o
melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12%  (come  peso
secco/peso secco di pannello);
    un  contenuto  massimo  di  additivi  stabilizzanti  (cloruro  di
ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come
peso secco/peso secco di resina);
    un contenuto massimo di zolfo dello 0.1% (come peso  secco/  peso
di pannello).
5.2. Caratteristiche dell'impianto.
   L'utilizzazione  dei prodotti di cui al punto 5.1 e' consentita in
impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
   Detti impianti devono essere provvisti di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio  e
della temperatura nell'effluente gassoso.
   Devono  inoltre  garantire in tutte le condizioni di esercizio una
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare  i
seguenti  valori  limite  alle  emissioni  riferiti  ad  un tenore di
ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
    polveri ......................................  30   mg/Nmc
    HCl ..........................................  30   mg/Nmc
    HF ...........................................   2   mg/Nmc
    Cd+Hg+Tl .....................................   0.1 mg/Nmc
    carbonio organico totale .....................  30   mg/Nmc
    ossidi di zolfo .............................. 200   mg/Nmc
    ossidi di azoto .............................. 500   mg/Nmc
    monossido di carbonio ........................ 150   mg/Nmc
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente) ........   0.1 ng/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ......   0.1 mg/Nmc
   Per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  n.  203/1988.  Nel  caso  di  impiego
simultaneo con altri combustibili i valori  limite  di  emissione  da
applicare  all'impianto  devono  essere  calcolati come indicato alla
lettera B) del presente allegato.
6. Carta, cartone e poliaccoppiati.
6.1. Definizione.
   Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria, grafica e
degli  imballaggi  costituiti  da  carta,  cartone  e  poliaccoppiati
composti  da  carta,  polietilene  ed  alluminio,  aventi  un  potere
calorifico inferiore sul tal quale maggiore di  3000  Kcal/kg  ed  un
contenuto  di  zolfo  e  ceneri  rapportate  ai  seguenti  valori  di
combustibile convenzionale:
    potere calorifico inferiore .................... 4000 Kcal/kg
    ceneri .........................................   10% in peso
    zolfo ..........................................    0.3% in peso
   Il prodotto non deve essere contaminato da composti  metallici  di
cui  all'allegato  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
915/1982 in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite
al par. 1.2 della deliberazione  del  27  luglio  1984  del  Comitato
interministeriale   ex  art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 915/1982 e non deve contenere piu' dello 0.2%  in  peso
(sul  secco)  di  cloro e non piu' dello 0.04% in peso (sul secco) di
altri alogenuri.
   Il prodotto non deve  inoltre  contenere  ne'  essere  contaminato
dalle altre sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente
della  Repubblica n. 915/1982 in quantita' e/o concentrazioni tali da
farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
6.2. Caratteristiche dell'impianto.
   L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 e'  consentita  in
impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
   Detti impianti devono essere provvisti di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo  in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e
della temperatura nell'effluente gassoso.
   Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di  esercizio  una
efficienza  di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i
seguenti valori limite  alle  emissioni  riferiti  ad  un  tenore  di
ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
    polveri ....................................    30   mg/Nmc
    HCl ........................................    30   mg/Nmc
    HF .........................................     2   mg/Nmc
    Cd+Hg+Tl ...................................     0.1 mg/Nmc
    carbonio organico totale ...................    30   mg/Nmc
    ossidi di zolfo ............................   300   mg/Nmc
    ossidi di azoto ............................   500   mg/Nmc
    monossido di carbonio ......................   150   mg/Nmc
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente) ......     0.1 ng/Nmc
    Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio).     5   mg/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ....     0.1  mg/Nmc
   Per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
   Nel  caso  di  impiego  simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
7. Resine artificiali e sintetiche non contenenti cloro.
7.1. Definizione.
   Scarti e sfridi industriali, imballaggi  e  contenitori  privi  di
cloro aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di
4000 Kcal/kg.
   Il  prodotto  non  deve  contenere  ne'  essere  contaminato dalle
sostanze elencate  nell'allegato  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 915/1982 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo
classificare come rifiuto tossico e nocivo.
7.2. Modalita' di recupero energetico.
   Il recupero energetico del prodotto  di  cui  al  punto  7.1  puo'
essere  effettuato  attraverso la combustione diretta alle condizioni
indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di  gasificazione
del  prodotto  stesso  purche'  gli impianti per la produzione di gas
derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia
e siano con questo integrati.
   Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano
le prescrizioni di cui al punto 15.
7.3. Caratteristiche dell'impianto.
   La combustione del prodotto di cui al punto 7.1 e'  consentita  in
impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
   Detti impianti devono essere provvisti di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo  in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e
della temperatura nell'effluente gassoso.
   Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di  esercizio  una
efficienza  di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i
seguenti valori limite  alle  emissioni  riferiti  ad  un  tenore  di
ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
    polveri ....................................   30    mg/Nmc
    HCl ........................................   30    mg/Nmc
    HF .........................................    2    mg/Nmc
    Cd+Hg+Tl ...................................    0.1  mg/Nmc
    carbonio organico totale ...................   30    mg/Nmc
    ossidi di zolfo ............................  300    mg/Nmc
    ossidi di azoto ............................  500    mg/Nmc
    monossido di carbonio ......................  150    mg/Nmc
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente) ......    0.1  ng/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ....    0.1  mg/Nmc
   Per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
   Nel  caso  di  impiego  simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
8. Fluff da macinazione di autoveicoli.
8.1. Definizione.
   Guarnizioni  e  profili  di  gomma, tessuti, plastiche provenienti
dalla  macinazione  delle  auto  dopo  separazione   dei   componenti
metallici  e  frammenti di pneumatici per vetture e autocarri, aventi
le seguenti caratteristiche:
    un contenuto massimo di inerti dell'8% (in peso);
    un contenuto massimo di zolfo dell'1.0% (in peso);
    un contenuto massimo di metalli del 2.0% (in peso);
    un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1.5% (in peso);
    un potere calorifico inferiore minimo di 3500 Kcal/kg.
   Il prodotto  non  deve  contenere  ne'  essere  contaminato  dalle
sostanze  elencate  nell'allegato  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 915/1982 in quantita' e/o concentrazioni tali da  farlo
classificare come rifiuto tossico e nocivo.
8.2. Modalita' di recupero energetico.
   Il  recupero  energetico  del  prodotto  di  cui al punto 8.1 puo'
essere effettuato attraverso la combustione diretta  alle  condizioni
indicate  al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione
del prodotto stesso purche' gli impianti per  la  produzione  di  gas
derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia
e siano con questo integrati.
   Per  la  produzione  e  la  utilizzazione del gas derivato da tale
prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
8.3. Caratteristiche dell'impianto.
   La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 e'  consentita  in
impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
   Detti impianti devono essere provvisti di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo  in  continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso.
   Devono inoltre garantire in tutte le  condizioni  di  esercizio  i
seguenti requisiti minimi operativi:
    temperatura della camera di combustione ........ min 950 ›C
    temperatura della camera di combustione
per impianti a letto fluido/ griglia mobile ........ min 850 ›C
    efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) ......... min 99%
e  rispettare  i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un
tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
    polveri ....................................   30   mg/Nmc
    HCl ........................................   30   mg/Nmc
    HF .........................................    2   mg/Nmc
    Cd+Hg+Tl ...................................    0.1 mg/Nmc
    carbonio organico totale ...................   30   mg/Nmc
    ossidi di zolfo ............................  400   mg/Nmc
    ossidi di azoto ............................  500   mg/Nmc
    monossido di carbonio ......................  150   mg/Nmc
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente) ......    0.1 ng/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ....    0.1 mg/Nmc
    Zn .........................................    5   mg/Nmc
   Per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
   Nel  caso  di  impiego  simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
9. Pneumatici fuori uso.
9.1. Definizione.
   Pneumatici  (per  autovetture,  autocarri,  ecc.)  interi   o   in
frammenti    derivanti    da   produzione,   vendita,   sostituzione,
ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:
    un contenuto massimo di ferro del 22% (in peso);
    un contenuto massimo di ossido di zinco del 3.5% (in peso);
    un potere calorifico inferiore minimo di 6000 Kcal/kg.
   Il prodotto  non  deve  contenere  ne'  essere  contaminato  dalle
sostanze  elencate  nell'allegato  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 915/1982 in quantita' e/o concentrazioni tali da  farlo
classificare come rifiuto tossico e nocivo.
9.2. Modalita' di recupero energetico.
   Il  recupero  energetico  del  prodotto  di  cui al punto 9.1 puo'
essere effettuato attraverso la combustione diretta  alle  condizioni
indicate  al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione
del prodotto stesso purche' gli impianti per  la  produzione  di  gas
derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia
e siano con questo integrati.
   Per  la  produzione  e  la  utilizzazione del gas derivato da tale
prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
9.3. Caratteristiche dell'impianto.
   La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 e'  consentita  in
impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
   Detti impianti devono essere provvisti di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo  in  continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
dell'ossido di zolfo  e  della  temperatura  nell'effluente  gassoso,
devono  inoltre  garantire  in  tutte  le  condizioni  di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
    temperatura della camera di combustione ......... min 950 ›C
    temperatura della camera di combustione
per impianti a letto fluido ......................... min 850 ›C
    efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) .......... min 99%
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti  ad  un
tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
    polveri ....................................   30   mg/Nmc
    HC1 ........................................   30   mg/Nmc
    HF .........................................    2   mg/Nmc
    Cd+Hg+T1 ...................................    0.1 mg/Nmc
    carbonio organico totale ...................   30   mg/Nmc
    ossidi di zolfo ............................  400   mg/Nmc
    ossidi di azoto ............................  500   mg/Nmc
    monossido di carbonio ......................  150   mg/Nmc
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente) ......    0.1 ng/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ....    0.1 mg/Nmc
    Zn .........................................    5   mg/Nmc
   Per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
   Nel  caso  di  impiego  simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
10.  Solventi  e  miscugli  di  solventi  organici   -   residui   di
distillazione di prodotti organici.
10.1. Definizione.
   Solventi  organici  non  clorurati,  loro  miscele  e  residui  di
distillazione   di   prodotti    organici    aventi    le    seguenti
caratteristiche:
    potere calorifico inferiore minimo pari a 4000 Kcal/kg;
    assenza di composti organici alogenidrici;
    temperatura di fluidificazione non superiore a 95 ›C.
   I  prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di
cui all'allegato  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
915/1982,   in  concentrazioni  superiori  ad  un  decimo  di  quelle
stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione  27  luglio  1984  del
Comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915/1982.
10.2. Caratteristiche dell'impianto.
   Il  prodotto  di  cui  al  punto  10.1  puo'  essere utilizzato in
impianti di potenza  termica  nominale  non  inferiore  a  10  MW  ad
esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.
   Il prodotto puo' essere utilizzato in misura tale che il calore da
esso prodotto rappresenti una percentuale compresa fra il 10 e il 40%
del  calore  totale  prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo
funzionamento.
   Detti impianti devono essere provvisti di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio  e
della temperatura nell'effluente gassoso.
   Devono  inoltre  garantire  in  tutte le condizioni di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
    temperatura della camera di combustione ........ min 950 ›C
    efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)  ........ min 99%
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti  ad  un
tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:
    polveri ....................................   10    mg/Nmc
    HCl ........................................   10    mg/Nmc
    HF .........................................    2    mg/Nmc
    sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) ..    0.5  mg/Nmc
    sostanze di cui al par. 2 classe I (*) .....    0.05 mg/Nmc
    sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)   0.5  mg/Nmc
    Zn .........................................    5    mg/Nmc
    carbonio organico totale ...................   10    mg/Nmc
    ossidi di zolfo ............................   50    mg/Nmc
    ossidi di azoto ............................  400    mg/Nmc
    monossido di carbonio (come valore medio
giornaliero) ...................................   50    mg/Nmc
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente) ......    0.1  ng/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ....    0.1  mg/Nmc
          ----------
             (*)  Vedi  allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          176 del 30 luglio 1990).
   Per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
   Nel  caso  di  impiego  simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
11. Combustibile derivato da rifiuti (RDF).
11.1. Definizione.
   Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani  e/o  assimilabili,
ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri,
attraverso  la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne
aumentano il potere calorifico, riducono  la  presenza  di  materiale
metallico,  vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto
di umidita' e di inquinanti entro i seguenti limiti:
    umidita' ...................................  max 25%
    p.c.i. sul tal quale .......................  3000 Kcal/kg
    ceneri sul tal quale in peso ...............  max 15%
    cloro sul tal quale ........................  max 0.7%
    zolfo sul tal quale ........................  max 0.5%
    Pb sul secco in peso .......................  max 100 mg/kg
    Cr sul secco ...............................  max 50 mg/kg
    Cu sul secco ...............................  max 150 mg/k/g
    Mn sul secco ...............................  max 150 mg/kg
    Zn sul secco ...............................  max 500 mg/kg
    Ni sul secco ...............................  max 20 mg/kg
    As sul secco ...............................  max 10 mg/kg
    Cd+Hg sul secco ............................  max 10 mg/kg
    Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale ...............  max 900 mg/kg
   Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura
di rammollimento delle ceneri.
11.2. Modalita' di recupero energetico.
   Il recupero energetico del prodotto di  cui  al  punto  11.1  puo'
essere  effettuato  attraverso la combustione diretta alle condizioni
indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione
del prodotto stesso purche' gli impianti per  la  produzione  di  gas
derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia
e siano con questo integrati.
   Per  la  produzione  e  la  utilizzazione del gas derivato da tale
prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
11.3. Caratteristiche dell'impianto.
   Il prodotto di  cui  al  punto  11.1  puo'  essere  utilizzato  in
impianti  di  potenza  termica  nominale  non  inferiore  a  6  MW ad
esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.
   Il prodotto puo' essere utilizzato in misura tale che il calore da
esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%.
   Gli impianti devono essere provvisti di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo  in  continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
dell'ossido   di   zolfo,   delle   polveri   e   della   temperatura
nell'effluente gassoso.
   Devono  inoltre  garantire  in  tutte le condizioni di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
    temperatura della camera di combustione ......... min 950 ›C
    temperatura della camera di combustione
per impianti a letto fluido/a griglia mobile ........ min 850 ›C
    efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) .......... min 99%
e rispettare i seguenti valori limite di  emissione  riferiti  ad  un
tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume sono:
    polveri ....................................   10    mg/Nmc
    HC1 ........................................   10    mg/Nmc
    HF .........................................    2    mg/Nmc
    sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) ..    0.5  mg/Nmc
    sostanze di cui al par. 2 classe I (*) .....    0.05 mg/Nmc
    sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)   0.5  mg/Nmc
    Zn ..........................................   5    mg/Nmc
    carbonio organico totale ....................  10    mg/Nmc
    ossidi di zolfo .............................  50    mg/Nmc
    ossidi di azoto ............................. 400    mg/Nmc
    monossido di carbonio (come valore
medio giornaliero) ..............................  50    mg/Nmc
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente) .......   0.1  ng/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici (IPA) .....   0.1  mg/Nmc
          ----------
             (*)  Vedi  allegato  1 al decreto ministeriale 12 luglio
          1990 (pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  51  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990).
   Per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
   Nel  caso  di  impiego  simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
12. Biogas.
12.1. Definizione.
   Gas   combustibile   prodotto   dalla   fermentazione   anaerobica
metanogenica    di    molecole    organiche    avente   le   seguenti
caratteristiche:
    metano .................................  min 30% vol/vol
    H2S ....................................  max 1.5% vol/vol
    potere calorifico inferiore ............  min 3000 Kcal/Nm3
12.2. Caratteristiche degli impianti.
   L'utilizzazione  di  biogas  e'   consentita   all'interno   degli
stabilimenti e/o aree in cui si produce:
    in   impianti   di  combustione  che  garantiscano  in  tutte  le
condizioni di esercizio una efficienza  di  combustione  (CO2/CO+CO2)
minima  del  99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione
fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  203/1988,  per  le corrispondenti tipologie di
impianti. Non si applica il limite per  le  emissione  di  ossido  di
zolfo;
    in  motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 203/1988.
 13.  Distillati di catrame di carbon fossile proveniente da forni di
cottura per elettrodi di carbone.
13.1. Definizione.
   Materiale  catramoso  derivante  dal  processo  di  cottura  degli
elettrodi  di  carbone  e  recuperato dal sistema di abbattimento dei
fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice
NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:
    contenuto massimo di zolfo ........  pari all' 1% in peso
    contenuto massimo di ceneri .......  pari allo 0,6% in peso
    potere calorico ...................  p.c.i. 8.000-8.500 Kcal/kg
13.2. Modalita' di recupero energetico.
   Il recupero energetico del prodotto di  cui  al  punto  13.1  puo'
essere  effettuato  attraverso la combustione diretta alle condizioni
indicate al punto 13.3.
13.3. Caratteristiche dell'impianto.
   La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 e' consentita nei
forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di
potenza termica non inferiore a 10 MW.
   Il prodotto puo' essere utilizzato in misura tale che il calore da
esso prodotto rappresenti una percentuale compresa tra il 10 e il 40%
del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del  loro
funzionamento.
   Detti impianti devono essere provvisti di:
    bruciatore  pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto
nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei  forni
industriali per la produzione degli elettrodi);
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo  in  continuo  dell'ossigeno  (non  richiesto nei forni
industriali per la produzione degli elettrodi);
    controllo  in  continuo  del  monossido  di  carbonio   e   della
temperatura nell'effluente gassoso.
   Devono  inoltre  garantire  in  tutte le condizioni di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
    temperatura della camera di combustione ...... min 950 ›C
    efficienza di combustione (CO2/CO XX CO2) .... min 99%
    tenore di ossigeno nei fumi in volume ........ min 4%
e rispettare i seguenti valori limite di  emissione  riferiti  ad  un
tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume sono:
    polveri ....................................   50   mg/Nmc
    fluoruro di idrogeno (HF) ..................    2   mg/Nmc
    carbonio organico totale (non si
applica se il combustibile viene
utilizzato direttamente nei forni di
cottura degli elettrodi) .......................   20   mg/Nmc
    ossidi di azoto ............................  500   mg/Nmc
    monossido di carbonio (come valore
medio giornaliero) .............................   50   mg/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici ..........    0,1 mg/Nmc
   Per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
   Non  si  applica  il  valore limite di emissione per gli ossidi di
zolfo.
   Nel caso di impiego simultaneo con  altri  combustibili  i  valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
  14. Resine artificiali e sintetiche (PDF).
14.1. Definizione.
   Residui  plastici  da  scarti  e  sfridi industriali, imballaggi e
films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di  cloro
inferiore  a 0,2% aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale
maggiore di 4000 Kcal/kg.
   Il residuo  non  deve  contenere,  ne'  essere  contaminato  dalle
sostanze  elencate  nell'allegato  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 915/1982 in quantita' e/o concentrazioni tali da  farlo
classificare tossico-nocivo.
14.2. Modalita' di recupero energetico.
   Il  recupero  energetico  del  residuo  di  cui al punto 14.1 puo'
essere effettuato attraverso:
     a) la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3
e 14.4;
     b) un processo di gassificazione, purche' gli  impianti  per  la
produzione  di  gas  derivato  siano localizzati presso l'impianto di
produzione di energia e ad esso integrati.
   Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano le
prescrizione di cui al punto 15.
14.3. Caratteristiche dell'impianto.
   Il residuo puo' essere utilizzato in impianti di  potenza  termica
nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:
    bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    alimentazione automatica del combustibile;
    regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
    controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della
temperatura nell'effluente gassoso.
   Detti  impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di
esercizio una efficienza di combustione (CO/CO+CO2) minima del 99%.
14.4. Valori limite alle emissioni.
   Gli impianti di cui al punto  14.3  devono  garantire  i  seguenti
valori  limite  alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno dei
fumi pari all'11% in volume:
    polveri ....................................   30 mg/Nmc
    HC1 ........................................   10 mg/N/mc
    HF .........................................    2 mg/Nmc
    Cd+Hg+Ti ...................................    0,1 mg/Nmc
    carbonio organico totale ...................   30 mg/Nmc
    ossidi di zolfo ............................  300 mg/Nmc
    ossidi di azoto ............................  400 mg/Nmc
    monossido di carbonio ......................  100 mg/Nmc
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente) ......    0,1 ng/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ....    0,1 mg/Nmc
   Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione
fissati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203/1988.
   Nel caso di impiego simultaneo con  altri  combustibili  i  valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
   Per  un  periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto agli impianti  autorizzati  esistenti  si
applicano i seguenti limiti di emissione:
    nel  caso  di  combustione  diretta  di  PDF in miscela con altri
combustibili anche non convenzionali (co-combustione):
    polveri ....................................  150      mg/Nmc
    Hf .........................................    2      mg/Nmc
    Cd+Hg+Ti ...................................    0,2    mg/Nmc
    carbonio organico totale ...................   30      mg/Nmc
    ossidi di zolfo ............................  600      mg/Nmc
    ossidi di azoto ............................ 1800-3000 mg/Nmc
    idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ....    0,1    mg/Nmc
   Per gli altri  inquinanti  si  applicano  i  valori  di  emissione
fissati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203/1988.
15. Gas derivati.
15.1. Definizione.
   Gas derivante da processi di gasificazione di:
    rifiuti urbani o assimilabili;
    RDF di cui al punto 11;
    prodotti di cui ai punti 7, 8, 9 e 14,
avente le seguenti caratteristiche:
    H2S ........................................  max 200 ppm
    polveri ....................................  max 1 ppm
    potere     calorifico     inferiore     (su      base      secca)
................................  min 1000 Kcal/Nm3
15.2. Caratteristiche dell'impianto.
   Impianti  unitari di gassificazione dei rifiuti e di produzione di
energia, oppure impianti di sola produzione energetica utilizzanti  i
gas  di cui al punto 15.1, con potenza termica nominale superiore a 6
MW con le caratteristiche di seguito indicate:
    a) Nel caso si tratti di  una  turbina  a  gas  fissa  valgono  i
seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 15% in volume:
    monossido di carbonio ......................  100 mg/Nm3
   Ossidi di azoto (*):
    per turbine di potenza elettrica R 50 MW ...  100 mg/Nm3
    per turbine di potenza elettrica W 50 MW ...  150 mg/Nm3
    per turbine funzionanti meno di 2200
ore annue ......................................  250 mg/Nm3
          ----------
   (*) Per le turbine a gas con rendimento elettrico superiore al 30%
i  valori  limite  di  emissione  sono  calcolati aumentando i valori
limite di 3 mg/Nm3 per ciascun punto di rendimento  superiore  a  30,
fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm3 e 200 mg/Nm3.
   Per  gli  altri  inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  203/1988,  per  le  corrispondenti
tipologie di impianti.
     b)  Nel  caso  si  tratti  di  altre  tipologie  di  impianti di
combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad
un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% in volume:
    polveri ....................................  5  mg/Nm3
    monossido di carbonio ...................... 100 mg/Nm3
    ossidi di azoto ............................ 300 mg/Nm3
    ossidi di zolfo ............................  35 mg/Nm3
   Per gli altri inquinanti si applicano i valori  limite  minimi  di
emissione  fissati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
       B) CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
               PER IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA
   Nel caso di impiego simultaneo dei prodotti di cui alla precedente
lettera A) in miscela fra loro o con  altri  combustibili,  i  valori
limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente:
V prodotto x C prodotto+V altro combust. x C altro combust.
----------------------------------------------------------- = C
              V prodotto + V altro combustibile
   Dove:
V prodotto
                                  =   volume   dei   gas  di  scarico
                                  derivante   esclusivamente    dalla
                                  combustione  dei  prodotti  di  cui
                                  alla   precedente    lettera    A),
                                  determinato  in  base  al  prodotto
                                  specificato nell'autorizzazione che
                                  ha il piu' basso potere calorifico,
                                  normalizzato    alle     condizioni
                                  indicate  nel  corrispondente punto
                                  della lettera A)
C prodotto
                                  =  valori  limite  delle  emissioni
                                  stabiliti  alla  precedente lettera
                                  A)  del  presente  allegato  per  i
                                  prodotti impiegati
V altro combustibile
                                  =   volume   dei   gas  di  scarico
                                  derivanti     dalla     combustione
                                  dell'altro     o     degli    altri
                                  combustibili     autorizzati      e
                                  normalmente              utilizzati
                                  nell'impianto   normalizzato   alle
                                  condizioni                 indicate
                                  nell'autorizzazione  rilasciata  ai
                                  sensi  del  decreto  del Presidente
                                  della Repubblica n. 203/1988
C altro combustibile
                                  =  valori   limite   di   emissione
                                  fissati         nell'autorizzazione
                                  rilasciata ai sensi del decreto del
                                  Presidente  della   Repubblica   n.
                                  203/1988  per  l'altro  o gli altri
                                  combustibili normalmente utilizzati
                                  nell'impianto
C
                                  =  valore  limite  di  emissione da
                                  rispettare  in  caso   di   impiego
                                  simultaneo   di   uno  o  piu'  dei
                                  prodotti di cui alla lettera  A)  e
                                  uno  o  piu'  di altri combustibili
                                  riferito ad un tenore  di  ossigeno
                                  nei  fumi  calcolato  tenendo conto
                                  del rapporto dei volumi
   Per  i  cementifici  non  e'  richiesto  il  bruciatore  pilota  a
combustibile liquido o gassoso.