IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la domanda pervenuta in data 27 ottobre 1993 con la quale  la
societa'  Fonte  Reale  Valdieri  Terme S.r.l., con sede in Borgo San
Dalmazzo, via Po n. 20, ha chiesto il riconoscimento della  qualifica
di  acqua  minerale  naturale,  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi "Fonte
Reale di Valdieri"  che  sgorga  da  una  sorgente  denominata  n.  1
nell'ambito  del permesso di ricerca Valdieri sito nel territorio del
comune di Valdieri (Cuneo);
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Sentito il parere della  IV  sezione  del  Consiglio  superiore  di
sanita' nella seduta del 24 novembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.