Art. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvedera' alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo, accantona la quota dello 0,8% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 gennaio 1994 Il Presidente: CIAMPI