Art. 4.
  Il Dipartimento della protezione  civile  provvedera'  alla  nomina
della  commissione  di collaudo e, all'uopo, accantona la quota dello
0,8% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 gennaio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI