IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 24 maggio 1991) Visto il quarto comma dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che attualmente disciplina la materia in oggetto; Visto l'art. 5, primo comma, lettera g), della legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto l'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; Esaminata la relazione sull'argomento e preso atto del parere favorevole espresso dal comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri; Ritenuto che, a seguito del decentramento alle sedi periferiche disposto per gli adempimenti connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi dovuti al Fondo speciale in oggetto a mezzo dei modelli DM 10 e dei corrispondenti modelli 01/M e 03/M, la procedura di cui al quarto comma dell'art. 10 della citata legge n. 889/1971 debba essere modificata per esigenze tecnico-operative e perche' in contrasto con quella vigente, nella stessa materia, per la generalita' degli assicurati; Su conforme proposta e con il voto consultivo favorevole del direttore generale; Delibera di estendere, a decorrare dall'anno 1990 in poi, ai datori di lavoro tenuti ad iscrivere il personale dipendente al "Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri" le disposizioni contenute nella precedente delibera n. 159 del 20 novembre 1987, recepita dal decreto ministeriale 4 dicembre 1987. Visto, il presidente BUGLI Visto, il segretario RAFANIELLO