(all. 1 - art. 1)
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                     (seduta del 24 maggio 1991)
   Visto il quarto comma dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1971, n.
889, che attualmente disciplina la materia in oggetto;
   Visto l'art. 5, primo comma, lettera g), della legge 9 marzo 1989,
n. 88;
   Visto l'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   Esaminata  la  relazione  sull'argomento  e  preso atto del parere
favorevole espresso dal comitato di vigilanza del Fondo di previdenza
per gli autoferrotranvieri;
   Ritenuto che, a seguito del decentramento  alle  sedi  periferiche
disposto   per  gli  adempimenti  connessi  con  la  denuncia  ed  il
versamento dei contributi dovuti al Fondo speciale in oggetto a mezzo
dei modelli DM 10 e  dei  corrispondenti  modelli  01/M  e  03/M,  la
procedura  di  cui al quarto comma dell'art. 10 della citata legge n.
889/1971 debba essere modificata  per  esigenze  tecnico-operative  e
perche' in contrasto con quella vigente, nella stessa materia, per la
generalita' degli assicurati;
   Su  conforme  proposta  e  con  il  voto consultivo favorevole del
direttore generale;
                              Delibera
di estendere, a decorrare dall'anno 1990 in poi, ai datori di  lavoro
tenuti  ad  iscrivere il personale dipendente al "Fondo di previdenza
per  gli  autoferrotranvieri"   le   disposizioni   contenute   nella
precedente delibera n. 159 del 20 novembre 1987, recepita dal decreto
ministeriale 4 dicembre 1987.
                                            Visto, il presidente
                                                    BUGLI
Visto, il segretario
     RAFANIELLO