Art. 1-bis. Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (a), da effettuare entro il 3l dicembre l994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non piu' impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie. 2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attivita' nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA. 3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (c). Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 (d), e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 (e). 6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche' le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (f), e' composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle societa' a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia. ------------ (a) La legge n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazionedelle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 6, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche) - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". (b) Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 18 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente: a)-d) (omissis); e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi". (c) Il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) prevede che: "I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali". (d) Il testo dell'art. 4 della legge n. 85/1982 (Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attivita' del quinquennio 1980-1984), abrogato dal presente articolo, era il seguente: "Art. 4. - In attesa dell'istituzione dell'ente che eserciti i compiti di controllo di cui al punto 4) dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nonche' quelli connessi agli impianti ad alto rischio, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente ed il consiglio di amministrazione del CNEN garantiscono la indipendenza e l'autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria. A tal fine: 1) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del CNEN e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro della sanita' e riceve le necessarie istruzioni dal consiglio di amministrazione che ne verifica l'attuazione; 2) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria relazione sulla attivita' svolta". (e) La legge n. 282/1991 reca la riforma dell'ENEA. Si trascrive il testo del relativo art. 3, abrogato dal presente articolo: "Art. 3. - 1. I compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono esercitati in via esclusiva dalla Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), alla quale il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'ENEA assicurano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, l'indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e piena autonomia gestionale ed organizzativa. 2. La DISP puo' altresi' fornire, su richiesta delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici competenti, consulenze e pareri ed effettuare analisi e controlli in materia di sicurezza di attivita' industriali a rischio e del loro impatto ambientale, anche mediante convenzioni e accordi di programma nonche' in applicazione dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Il direttore della DISP: a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facolta' di iniziativa e di proposta per le materie di interesse della DISP; b) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione relativi alle materie di competenza della DISP; c) in occasione dell'approvazione da parte del CIPE del programma triennale dell'ENEA di cui all'art. 5 e dei relativi aggiornamenti predispone una relazione sull'attivita' svolta nel corrispondente periodo dalla DISP, che e' allegata alla relazione di cui all'art. 5, comma 4; d) esercita i compiti di cui all'art. 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e), per le materie di competenza della DISP. 4. Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della DISP costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci e rendiconti dell'ENEA. 5. Nell'ambito degli stanziamenti destinati all'ENEA di cui all'art. 5, sono determinati i mezzi finanziari da assegnare alla DISP per l'esercizio dei propri compiti. 6. La conclusione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui al comma 2 e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta della DISP. 7. La relazione annuale di cui all'art. 4, secondo comma, numero 2, della legge 18 marzo 1982, n. 85, e' trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Presidenti dei due rami del Parlamento che la trasmettono alle competenti commissioni parlamentari". (f) Il comma 9 dell'art. 3 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che: "Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente e' composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche economici, ai quali e' corrisposta una indennita' stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non piu' di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per uguale periodo, scelti con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991".