Art. 1-bis.
                 Disposizioni concernenti organismi
                   operanti nel settore ambientale
 
  1. In sede di  riorganizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,  ai
sensi  dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(a), da effettuare entro il 3l dicembre l994, si  provvede  anche  al
riordino   delle   commissioni  e  dei  comitati  tecnico-scientifici
operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle  competenze
attribuite  all'ANPA  ai  sensi  del  presente  decreto e provvedendo
altresi' al conseguente trasferimento all'Agenzia del  personale  non
piu' impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e
delle corrispondenti risorse finanziarie.
  2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1,
trasferiti  all'ANPA  ai  sensi  del  medesimo  comma,  continuano  a
prestare la propria attivita'  nell'ambito  dell'Agenzia  in  analoga
posizione  e  con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico.
Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato
e  degli  enti  pubblici,  anche  economici,  essi,   alla   scadenza
dell'incarico,   sono   inquadrati   a  domanda  nel  ruolo  organico
dell'ANPA.
  3. Con apposito regolamento si provvede  anche  al  riordino  delle
commissioni  e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri
Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle  competenze
attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
  4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le  iniziative
adottate  in  attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), relative al sistema informativo e  di
monitoraggio   ambientale  e  le  relative  dotazioni  tecniche  sono
trasferite all'ANPA secondo le modalita'  definite  con  il  medesimo
regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9
della  legge 18 maggio 1989, n. 183 (c). Restano ferme tutte le altre
competenze dei Servizi tecnici nazionali.
  5. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  la  Direzione  per la sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i  relativi
compiti,  il  personale,  le  strutture,  le  dotazioni tecniche e le
risorse finanziarie  sono  trasferiti  all'ANPA.  A  decorrere  dalla
stessa  data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n.
85 (d), e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 (e).
  6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA  si  avvale
dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata al mare (ICRAM),  che  e'  posto  sotto  la  vigilanza  del
Ministero   dell'ambiente.   Le   modalita'   di   coordinamento   ed
integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche' le norme di organizzazione
e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente,  emanato  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  In  applicazione del
presente comma,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1994,  il
contributo   ordinario   per   le  spese  relative  al  funzionamento
dell'ICRAM e'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente.
  7.  Al  fine  dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8.  Il  contingente  di  personale  di cui all'articolo 3, comma 9,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (f), e' composto  anche  mediante
apposito  comando  di  dipendenti di ogni altra amministrazione dello
Stato  o  delle  societa'  a  partecipazione  statale  di  prevalente
interesse  pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria
e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
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             (a)  La  legge  n.  29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazionedelle    amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Si trascrive il testo del relativo art. 6, come  sostituito
          dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n.  546:
             "Art.  6 (Individuazione di uffici e piante organiche) -
          1.  Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di livello dirigenziale generale e delle relative  funzioni
          e'  disposta  mediante regolamento governativo, su proposta
          del Ministro competente, d'intesa  con  la  Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e con il Ministro del  tesoro.    L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle   relative   funzioni  e'  disposta  con  regolamento
          adottato  dal  Ministro   competente,   d'intesa   con   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
             2.  Il  parere  del  Consiglio  di Stato sugli schemi di
          regolamento di cui al comma 1 e' reso entro  trenta  giorni
          dalla  ricezione  della richiesta. Decorso tale termine, il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.  Nelle  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   la
          consistenza  delle  piante  organiche e' determinata previa
          verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, formulata d'intesa  con  il  Ministero
          del  tesoro  e con il Dipartimento della funzione pubblica,
          previa   informazione   alle    organizzazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale. Qualora
          la definizione delle  piante  organiche  comporti  maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             5.  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.    503,  relativamente   al   personale
          appartenente  alle  Forze di polizia ad ordinamento civile,
          va interpretato nel senso che al predetto personale non  si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6.  Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici  e  degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere  comunicati  al  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica".
             (b) Il testo della lettera e) del comma 1  dell'art.  18
          della  legge  n.  67/1988  (Legge  finanziaria  1988) e' il
          seguente:
             "1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349,  ed
          in  attesa  della  nuova  disciplina  relativa al programma
          triennale di salvaguardia ambientale, e'  autorizzata,  per
          l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma
          annuale,  concernente  l'esercizio  in corso, di interventi
          urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
              a)-d) (omissis);
              e) progettazione ed avvio  della  realizzazione  di  un
          sistema    informativo   e   di   monitoraggio   ambientale
          finalizzato alla  redazione  della  relazione  sullo  stato
          dell'ambiente  ed  al  perseguimento degli obiettivi di cui
          agli articoli 1, commi 3 e 6, 2,  7  e  14  della  legge  8
          luglio  1986,  n.  349, anche attraverso il coordinamento a
          fini  ambientali  dei  sistemi  informativi   delle   altre
          amministrazioni  ed enti statali, delle regioni, degli enti
          locali   e   delle   unita'   sanitarie   locali;   nonche'
          completamento del piano generale di risanamento delle acque
          di  cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
          n. 319, la relativa autorizzazione di spesa  viene  fissata
          in lire 75 miliardi".
             (c)  Il  comma  5  dell'art.  9  della legge n. 183/1989
          (Norme per il riassetto organizzativo  e  funzionale  della
          difesa del suolo) prevede che: "I servizi tecnici nazionali
          organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo
          unico  ed  una  rete  nazionale  integrati di rilevamento e
          sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali,  le
          regioni   e   gli   altri   soggetti   pubblici  e  privati
          interessati, le integrazioni ed i coordinamenti  necessari.
          All'organizzazione  ed  alla  gestione  della  rete sismica
          integrata concorre, sulla  base  di  apposite  convenzioni,
          l'Istituto   nazionale   di   geofisica.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre
          1991, le iniziative adottate in  attuazione  e  nell'ambito
          delle  risorse  assegnate  ai  sensi dell'art. 18, comma 1,
          lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67,  relative  al
          sistema  informativo  e  di  monitoraggio, confluiscono nei
          servizi tecnici nazionali".
             (d)  Il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.   85/1982
          (Concessione  al  Comitato nazionale per l'energia nucleare
          di un contributo statale di  lire  2.890  miliardi  per  le
          attivita' del quinquennio 1980-1984), abrogato dal presente
          articolo, era il seguente:
             "Art.  4.  -  In  attesa  dell'istituzione dell'ente che
          eserciti  i  compiti  di  controllo  di  cui  al  punto  4)
          dell'articolo  2  della  legge  15  dicembre 1971, n. 1240,
          nonche' quelli connessi agli impianti ad alto  rischio,  da
          attuarsi  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, il  presidente  ed  il  consiglio  di
          amministrazione  del  CNEN  garantiscono  la indipendenza e
          l'autonomia  della  direzione  centrale  per  la  sicurezza
          nucleare e la protezione sanitaria.
             A tal fine:
              1)   il  direttore  della  direzione  centrale  per  la
          sicurezza nucleare e la protezione sanitaria  del  CNEN  e'
          nominato  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e  dell'artigianato  sentito  il  Ministro  della
          sanita'  e riceve le necessarie istruzioni dal consiglio di
          amministrazione che ne verifica l'attuazione;
              2)  il  direttore  della  direzione  centrale  per   la
          sicurezza  nucleare  e  la protezione sanitaria presenta al
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          la propria relazione sulla attivita' svolta".
             (e)  La  legge n. 282/1991 reca la riforma dell'ENEA. Si
          trascrive il  testo  del  relativo  art.  3,  abrogato  dal
          presente articolo:
             "Art.  3.  -  1.  I  compiti di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  e),  sono  esercitati  in  via   esclusiva   dalla
          Direzione   centrale   per   la  sicurezza  nucleare  e  la
          protezione sanitaria (DISP), alla quale il presidente ed il
          consiglio di amministrazione dell'ENEA assicurano, ai sensi
          dell'articolo  4  della  legge  18  marzo  1982,   n.   85,
          l'indipendenza  nell'esercizio  delle  proprie competenze e
          piena autonomia gestionale ed organizzativa.
             2. La DISP puo' altresi'  fornire,  su  richiesta  delle
          pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici competenti,
          consulenze  e  pareri  ed effettuare analisi e controlli in
          materia di sicurezza di attivita' industriali a  rischio  e
          del  loro  impatto ambientale, anche mediante convenzioni e
          accordi di programma nonche' in applicazione dell'art.  107
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616.
             3. Il direttore della DISP:
               a)   partecipa   alle   riunioni   del   consiglio  di
          amministrazione con funzione consultiva e con  facolta'  di
          iniziativa  e di proposta per le materie di interesse della
          DISP;
               b)   predispone   gli   atti   da   sottoporre    alla
          deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione relativi
          alle materie di competenza della DISP;
               c) in occasione dell'approvazione da  parte  del  CIPE
          del  programma  triennale dell'ENEA di cui all'art. 5 e dei
          relativi    aggiornamenti    predispone    una    relazione
          sull'attivita'  svolta  nel  corrispondente  periodo  dalla
          DISP, che e' allegata alla relazione  di  cui  all'art.  5,
          comma 4;
               d)  esercita  i  compiti  di cui all'art. 13, comma 1,
          lettere b), c), d) ed e),  per  le  materie  di  competenza
          della DISP.
             4.  Il  bilancio  preventivo  e il rendiconto consuntivo
          della   DISP    costituiscono    apposite    sezioni    dei
          corrispondenti bilanci e rendiconti dell'ENEA.
             5.  Nell'ambito degli stanziamenti destinati all'ENEA di
          cui all'art. 5, sono  determinati  i  mezzi  finanziari  da
          assegnare alla DISP per l'esercizio dei propri compiti.
             6.  La  conclusione delle convenzioni e degli accordi di
          programma di cui al comma 2 e' deliberata dal consiglio  di
          amministrazione, su proposta della DISP.
             7.  La  relazione  annuale  di  cui  all'art. 4, secondo
          comma, numero 2, della legge  18  marzo  1982,  n.  85,  e'
          trasmessa  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato ai Presidenti dei due rami del  Parlamento
          che    la    trasmettono    alle   competenti   commissioni
          parlamentari".
             (f) Il comma 9  dell'art.  3  della  legge  n.  394/1991
          (Legge   quadro  sulle  aree  protette)  prevede  che:  "Le
          funzioni di istruttoria e  di  segreteria  del  Comitato  e
          della   Consulta  sono  svolte,  nell'ambito  del  servizio
          conservazione della natura del Ministero dell'ambiente,  da
          una  segreteria  tecnica  composta  da  un  contingente  di
          personale  stabilito,  entro  il  limite   complessivo   di
          cinquanta unita', con decreto del Ministro dell'ambiente di
          concerto  con  il Ministro del tesoro e con il Ministro per
          gli affari regionali. Il predetto contingente  e'  composto
          mediante  apposito  comando  di  dipendenti  dei  Ministeri
          presenti nel  Comitato,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, nonche' di personale di
          enti pubblici anche economici, ai quali e' corrisposta  una
          indennita' stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro. Fanno parte del
          contingente  non  piu'  di   venti   esperti   di   elevata
          qualificazione,  assunti  con contratto a termine di durata
          non superiore al biennio e rinnovabile per uguale  periodo,
          scelti  con  le  modalita'  di  cui agli articoli 3 e 4 del
          decreto-legge 24 luglio  1973,  n.  428,  convertito  dalla
          legge  4  agosto  1973,  n.  497.  Con  proprio  decreto il
          Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno  parte
          del  Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria
          tecnica.     Per  l'attuazione  del   presente   comma   e'
          autorizzata  una  spesa  annua  fino  a lire 3,4 miliardi a
          partire dall'anno 1991".