Art. 1-ter.
                 Ordinamento dell'Agenzia nazionale
                   per la protezione dell'ambiente
 
  1. L'ANPA ha personalita' giuridica,  e'  sottoposta  al  controllo
della  Corte  dei  conti  e  si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello  Stato.  Essa  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del   Ministero
dell'ambiente.
   2. Sono organi dell'ANPA:
    a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi
comprovata  competenza  e  adeguata esperienza nei settori attribuiti
all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente.  Il  consiglio  di
amministrazione,  nominato  con  decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il
presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;
    b) il direttore scelto tra  persone  di  adeguata  qualificazione
scientifica,  nominato  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il  direttore  dura
in carica cinque anni e puo' essere confermato per una sola volta;
    c)  il  collegio  dei  revisori dei conti, composto di due membri
effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
  3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione,  del
direttore  e  dei  membri  del  collegio  dei revisori dei conti sono
fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,
sentite  le  competenti  commissioni  parlamentari,  e'  adottato  lo
statuto dell'ANPA, che definisce i poteri  e  le  funzioni  dei  suoi
organi.  Con  la  medesima  procedura sono adottate le modifiche allo
statuto.
  5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione del presente decreto, con regolamento emanato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
400   (a),  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  del  Ministro  per la funzione pubblica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono disciplinate le
modalita' dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative.
  6.  I  regolamenti  interni  sono  approvati   dal   consiglio   di
amministrazione dell'ANPA.
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             (a)  Il  comma  1  dell'art.  17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello stesso  articolo  stabilisce  che  agli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.