Art. 02.
               Funzioni amministrative delle province
 
  1. Le regioni nell'esercizio della  potesta'  legislativa  prevista
dall'art.  3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (a), provvedono, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  all'organica  ricomposizione  in  capo  alle
province delle funzioni amministrative in materia ambientale  di  cui
all'articolo 14 della stessa legge (a).
  2.  Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  l, le
strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art.
03, sono poste alle dipendenze  funzionali  delle  province,  secondo
criteri  stabiliti  in  base ad apposite convenzioni stipulate con le
regioni.
  3. In attesa delle leggi regionali di cui all'art. 03, le  province
esercitano   le   funzioni  amministrative  di  autorizzazione  e  di
controllo per  la  salvaguardia  dell'igiene  dell'ambiente,  di  cui
all'articolo  1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1993, n. 177 (b), gia' di competenza delle unita'  sanitarie
locali,  avvalendosi  dei  presi'di  multizonali di prevenzione e dei
competenti servizi delle unita' sanitarie locali.
  4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra  i
soggetti  interessati  sono  determinati  i  costi  necessari  per lo
svolgimento  delle  attivita'  di  controllo  ambientale  di  cui  al
presente  articolo, da considerare ai fini della determinazione delle
tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della  legge
23   dicembre   1992,  n.  498  (c),  nonche'  le  modalita'  per  il
trasferimento  dei  relativi  importi  ai  soggetti  competenti.   Le
regioni,  in conformita' alle direttive all'uopo emanate dal Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  curano
annualmente  la  pubblicazione  di relazioni preventive e consuntive,
sulle attivita' di controllo provinciali indicanti,  in  particolare,
quantita'  di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e
quantita' dei  controlli  effettuati,  tipo  e  quantita'  dei  mezzi
effettivamente utilizzati.
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             (a)  Il  testo  degli  articoli  3  e  14 della legge n.
          142/1990  (Ordinamento  delle  autonomie  locali)   e'   il
          seguente:
             "Art.  3  (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1. Ai
          sensi dell'art. 117, primo e  secondo  comma,  e  dell'art.
          118,  primo  comma,  della  Costituzione, ferme restando le
          funzioni che attengano ad esigenze  di  carattere  unitario
          nei    rispettivi   territori,   le   regioni   organizzano
          l'esercizio delle funzioni amministrative a livello  locale
          attraverso i comuni e le province.
             2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1, le leggi regionali si
          conformano ai principi stabiliti dalla  presente  legge  in
          ordine   alle   funzioni  del  comune  e  della  provincia,
          identificando nelle materie e nei casi  previsti  dall'art.
          117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali
          in  rapporto  alle  caratteristiche della popolazione e del
          territorio.
             3. La legge regionale  disciplina  la  cooperazione  dei
          comuni  e delle province tra loro e con la regione, al fine
          di realizzare un efficiente sistema delle autonomie  locali
          al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
             4.  La  regione  determina  gli obiettivi generali della
          programmazione economico-sociale e territoriale e su questa
          base ripartisce le risorse destinate al  finanziamento  del
          programma di investimenti degli enti locali.
             5.  Comuni  e  province  concorrono  alla determinazione
          degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato
          e  delle  regioni  e  provvedono,  per  quanto  di  propria
          competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
             6.  La  legge  regionale  stabilisce  forme e modi della
          partecipazione degli enti locali alla formazione dei  piani
          e  programmi  regionali  e  degli altri provvedimenti della
          regione.
             7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per
          la formazione e attuazione degli  atti  e  degli  strumenti
          della programmazione socio-economica e della pianificazione
          territoriale  dei comuni e delle province rilevanti ai fini
          dell'attuazione dei programmi regionali.
             8. La legge regionale disciplina altresi', con norme  di
          carattere  generale,  modi  e  procedimenti per la verifica
          della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7  e
          i programmi regionali, ove esistenti".
             "Art.  14  (Funzioni).  -  1. Spettano alla provincia le
          funzioni  amministrative  di  interesse   provinciale   che
          riguardino  vaste  zone intercomunali o l'intero territorio
          provinciale nei seguenti settori:
               a)  difesa  del   suolo,   tutela   e   valorizzazione
          dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
               b)  tutela  e  valorizzazione delle risorse idriche ed
          energetiche;
               c) valorizzazione dei beni culturali;
               d) viabilita' e trasporti;
               e) protezione della flora  e  della  fauna,  parchi  e
          riserve naturali;
               f) caccia e pesca nelle acque interne;
               g)  organizzazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti a
          livello provinciale, rilevamento,  disciplina  e  controllo
          degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
          sonore;
               h)  servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,
          attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
               i) compiti  connessi  alla  istruzione  secondaria  di
          secondo    grado    ed   artistica   ed   alla   formazione
          professionale, compresa l'edilizia  scolastica,  attribuiti
          dalla legislazione statale e regionale;
               l)   raccolta   ed   elaborazione   dati,   assistenza
          tecnico-amministrativaagli enti locali.
             2. La provincia, in collaborazione con i comuni e  sulla
          base  di  programmi,  promuove e coordina attivita' nonche'
          realizza opere di rilevante interesse provinciale  sia  nel
          settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia
          in quello sociale, culturale e sportivo.
             3.  La  gestione  di  tali  attivita'  ed  opere avviene
          attraverso le forme previste dalla presente  legge  per  la
          gestione dei servizi pubblici".
             (b)  Il  comma  1  dell'art.  1  del  D.P.R. n. 177/1993
          (Abrogazione parziale, a seguito  di  referendum  popolare,
          della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione
          del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida
          alle  unita'  sanitarie  locali  i  controlli  in   materia
          ambientale,  nonche'  differimento  dell'entrata  in vigore
          dell'abrogazione  medesima)  prevede  che:  "In  esito   al
          referendum   indetto   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25  febbraio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  50  del  2  marzo  1993,  sono  abrogati gli
          articoli 2, secondo comma, limitatamente alle parole: '  h)
          la  identificazione  e  la  eliminazione  delle cause degli
          inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo',  14,
          terzo  comma,  limitatamente  alle  parole: ' b) all'igiene
          dell'ambiente', 20, primo comma, lettera a),  limitatamente
          alle  parole: 'di vita e', e lettera c), limitatamente alle
          parole: 'di vita e', 21, secondo comma, limitatamente  alle
          parole:  'e  la  salvaguardia  dell'ambiente', nonche' alle
          parole: 'di igiene ambientale e', 66, primo comma,  lettera
          a),  limitatamente  alle  parole: 'compresi i beni mobili e
          immobili e le  attrezzature  dei  laboratori  di  igiene  e
          profilassi',  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
          istituzione del Servizio sanitario nazionale".
             (c) Il testo dell'art. 2, comma  1,  lettere  b)  e  c),
          della  legge n.  498/1992 (Interventi urgenti in materia di
          finanza pubblica) e' il seguente:
             "1. Ai fini della  ottimale  e  razionale  utilizzazione
          delle  risorse  naturali, anche per conseguire obiettivi di
          risparmio e di uso qualificato dei beni naturali  da  parte
          del   sistema  produttivo  e  dei  cittadini,  nonche'  per
          realizzare il principio che  chiunque  arrechi  pregiudizio
          all'ambiente   e'   tenuto  a  ripristinare  la  situazione
          precedente, nonche' a corrispondere un indennizzo adeguato,
          il Governo, sentite le competenti commissioni  parlamentari
          e  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
          delegato  ad  adottare, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
              a) (omissis);
              b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i  servizi
          di  acquedotto,  di  fognatura  e di depurazione, anche nei
          casi in cui  la  rete  fognaria  e'  sfornita  di  impianto
          centralizzato  di  depurazione,  fatta  salva  una  diversa
          tariffa  per  le  utenze  che  provvedono direttamente alla
          depurazione. Le  tariffe  sono  determinate  tenendo  conto
          della  qualita'  del servizio idrico fornito, delle opere e
          degli adeguamenti necessari, in  modo  che  sia  assicurata
          gradualmente   la   copertura   integrale   dei   costi  di
          investimento e di esercizio;
              c) disciplinare le tariffe in materia di tassa  per  lo
          smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia
          correlazione  fra  entita'  della  tariffa,   quantita'   e
          qualita'  dei  rifiuti  e  relativi  costi  di smaltimento,
          tenendo conto dell'organizzazione dei servizi  di  raccolta
          differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la
          copertura   integrale   dei  costi  di  investimento  e  di
          esercizio".