Art. 02. Funzioni amministrative delle province 1. Le regioni nell'esercizio della potesta' legislativa prevista dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (a), provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge (a). 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma l, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art. 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni. 3. In attesa delle leggi regionali di cui all'art. 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 (b), gia' di competenza delle unita' sanitarie locali, avvalendosi dei presi'di multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unita' sanitarie locali. 4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attivita' di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (c), nonche' le modalita' per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformita' alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attivita' di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantita' di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantita' dei controlli effettuati, tipo e quantita' dei mezzi effettivamente utilizzati. ------------ (a) Il testo degli articoli 3 e 14 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. 2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. 3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. 4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali. 5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione. 7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. 8. La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti". "Art. 14 (Funzioni). - 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita'; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilita' e trasporti; e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativaagli enti locali. 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attivita' nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici". (b) Il comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 177/1993 (Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unita' sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonche' differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima) prevede che: "In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 2, secondo comma, limitatamente alle parole: ' h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo', 14, terzo comma, limitatamente alle parole: ' b) all'igiene dell'ambiente', 20, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: 'di vita e', e lettera c), limitatamente alle parole: 'di vita e', 21, secondo comma, limitatamente alle parole: 'e la salvaguardia dell'ambiente', nonche' alle parole: 'di igiene ambientale e', 66, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: 'compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi', della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale". (c) Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonche' per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente e' tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonche' a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) (omissis); b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria e' sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualita' del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entita' della tariffa, quantita' e qualita' dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio".