Art. 2. Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA 1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (a); c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2. 2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unita' di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1- bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unita' di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unita' sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresi' essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attivita' dell'Agenzia. L'ANPA puo' inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. 3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (a) , al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e c), e del comma 2 del presente articolo e' mantenuto (( ad personam )) fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------------ (a) La legge n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" Il capo III (articoli 30-44) del titolo II reca norme sugli uffici, le piante organiche, la mobilita' e gli accessi. Si trascrive il testo del relativo art. 45, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470: "Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini. 3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato. 4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. 5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie. 6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto. 8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430. 9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".