Art. 2.
           Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA
 
  1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:
    a) mediante l'inquadramento del  personale  trasferito  ai  sensi
dell'articolo  1-bis,  commi  1  e  5,  e  del  comma  3 del presente
articolo;
    b) mediante le procedure di mobilita' di  cui  al  capo  III  del
titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (a);
    c)  mediante  l'inquadramento del personale che ne faccia domanda
ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.
  2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto
con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il   Ministro
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  provvede  a
ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a  domanda,
di  almeno 150 unita' di personale dell'ENEA diverso da quello di cui
all'articolo 1- bis, comma 5. Entro  la  medesima  data  il  Ministro
dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri
interessati,  provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a
domanda, almeno 150 unita' di personale,  con  trattamenti  economici
similari,    proveniente    dall'Istituto   superiore   di   sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
dalle unita' sanitarie locali e da altre  amministrazioni  pubbliche.
Con  gli  stessi  provvedimenti  potranno  altresi' essere trasferiti
all'ANPA beni  patrimoniali  funzionali  all'attivita'  dell'Agenzia.
L'ANPA  puo'  inoltre  avvalersi  di  personale  dipendente  da altre
amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori
ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.
  3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al  comma  1,
lettere  a)  e  c),  e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza
e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA.  In
ogni   caso  le  suddette  dotazioni  organiche  non  possono  essere
reintegrate.
  4. Fino all'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  45
del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29 (a) , al personale
inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e
c), e del comma 2 del presente articolo e' mantenuto ((  ad  personam
))  fino  ad  assorbimento  il  trattamento  giuridico  ed  economico
spettante presso gli enti, le  amministrazioni  e  gli  organismi  di
provenienza  al momento dell'inquadramento. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
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             (a)   La   legge  n.  29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" Il
          capo III (articoli 30-44) del titolo II  reca  norme  sugli
          uffici, le piante organiche, la mobilita' e gli accessi. Si
          trascrive  il  testo  del relativo art. 45, come sostituito
          dall'art. 15 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470:
             "Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La  contrattazione
          collettiva  e'  nazionale  e  decentrata. Essa si svolge su
          tutte le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro,  con
          esclusione  di  quelle  riservate  alla  legge  e agli atti
          normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2,
          comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
             2. I contratti collettivi nazionali sono  stipulati  per
          comparti   della   pubblica   amministrazione  comprendenti
          settori omogenei o affini.
             3.  I  comparti  sono  determinati  e   possono   essere
          modificati,  sulla  base di accordi stipulati tra l'agenzia
          di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
          e le confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative
          sul   piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   previa    intesa    con    le
          amministrazioni  regionali,  espressa  dalla Conferenza dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.
          Fino a  quando  non  sia  stata  costituita  l'agenzia,  in
          rappresentanza  della parte pubblica provvede il Presidente
          del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
             4.   La   contrattazione   collettiva   decentrata    e'
          finalizzata    al    contemperamento    tra   le   esigenze
          organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli
          utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
          dai contratti collettivi nazionali.
             5. Mediante contratti collettivi quadro  possono  essere
          disciplinate,  in  modo  uniforme per tutti i comparti e le
          aree di contrattazione collettiva, la durata dei  contratti
          collettivi e specifiche materie.
             6.   I   contratti   collettivi  quadro  sono  stipulati
          dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica,  e,
          per  la  parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
             7. I contratti collettivi  nazionali  di  comparto  sono
          stipulati  dall'agenzia  di  cui  all'art.  50 per la parte
          pubblica, e, per la parte sindacale,  dalle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, nonche'
          dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale nell'ambito del comparto.
             8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
          la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
          del potere di rappresentanza delle singole  amministrazioni
          o  da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti
          dei titolari degli uffici  interessati,  e,  per  la  parte
          sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
          definite   dalla   contrattazione  collettiva  nazionale  e
          nell'ambito della provincia autonoma  di  Bolzano  e  della
          regione  Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   provinciale   e
          regionale  rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e
          del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
             9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli  obblighi
          assunti  con  i  contratti  collettivi  di  cui al presente
          articolo.  Esse  vi  adempiono  nelle  forme  previste  dai
          rispettivi ordinamenti".