Art. 2-ter. Norme regolamentari 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a) , sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attivita' produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (b) . Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e principi: a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria; b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'ANPA e delle Agenzie regionali; c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (c) ; d) contenimento del numero delle fasi procedimentali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti; e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori. 3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (b) . ------------ (a) Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che agli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (b) Il D.P.R. n. 175/1988 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183". Si trascrive il testo delle disposizioni abrogate dal presente articolo, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dello stesso articolo (il testo qui trascritto, salvo la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 e' stato introdotto, rispettivamente, dagli articoli 1, 3, 9, 10, 13 e 15 del D.L. 10 gennaio 1994, n. 13, in corso di conversione in legge, in sostituzione del testo originario; la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 175/1988 su menzionato e' stata peraltro gia' abrogata dall'art. 11 del predetto decreto): "Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attivita' al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui all'art. 15 i fabbricanti che: a) esercitino un'attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nelle quantita' indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; 2) prodotti della fabbricazione; 3) sottoprodotti; 4) residui; 5) prodotti di reazioni accidentali; b) immagazzinino una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', nelle quantita' ivi indicate nella seconda colonna; c) posseggano piu' stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate; d) nel caso di aree ed elevata concentrazione di attivita' industriali, individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate. 2. Sono altresi' tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attivita' industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'art. 12, comma 2. 3. Per le modifiche di attivita' esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, sino all'applicazione dei provvedimenti in materia di cui agli articoli 12 e 13, si applica la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In tali casi il fabbricante non e' tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purche' fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terra' conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza". "Art. 6 (Obbligo di dichiarazione). - 1. Sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che: a) esercitino un'attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose identificate con i criteri dell'allegato IV, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', nelle quantita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, come: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; 2) prodotti della fabbricazione; 3) sottoprodotti; 4) residui; 5) prodotti di reazioni accidentali; b) immagazzinino una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna. 2. Sono altresi' soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione i fabbricanti che intraprendono un'attivita' industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1. 3. Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla regione secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), allegando un rapporto di sicurezza che attesti l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'art. 12 e che indichi le modalita' relative: a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti; b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate; c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ. 4. Il fabbricante indica altresi' le eventuali misure assicurative della responsabilita' civile e le garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate in relazione all'attivita' esercitata". "Art. 14 (Conferenza di servizi per i rischi industriali). - 1. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario una conferenza di servizi con l'intervento: a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente; b) del direttore del servizio igiene pubblica del Ministero della sanita', con funzioni di vice presidente; c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente; d) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e) di uno o piu' funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza. 2. I dirigenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato. 3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18. 4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attivita' da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori". "Art. 15 (Organi tecnici regionali). - 1. Il comitato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attivita' industriali di cui all'art. 4. 2. Il commissario del Governo nella regione convoca, ogni volta che si renda necessario e anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente in conformita' alle indicazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 14, o del presidente del comitato tecnico regionale di cui al comma 1, apposite conferenze di servizi fra i membri del comitato stesso e i funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti statali, regionali e comunali, competenti in relazione all'oggetto della conferenza". "Art. 16, comma 1, lettera a). - 1. Le regioni: a) partecipano all'attivita' degli organi consultivi indicati nell'art. 5". "Art. 18 (Istruttoria per le attivita' industriali soggette a notifica). - 1. Ricevuta la notifica di nuove attivita' industriali, il Ministero dell'ambiente trasmette al comitato tecnico regionale le eventuali osservazioni o indicazioni in conformita' al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformita' di indirizzo. 2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune. 3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, puo' prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e puo' partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale. 4. Il comitato tecnico regionale effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilita' prevista dall'art. 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune e al Ministero dell'ambiente, nonche', per le attivita' soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'art. 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione e al Ministero dell'ambiente. 6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante puo' dare inizio all'attivita' industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento: a) alla veridicita' e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza; b) alla conformita' della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza impiantistica. 7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non puo' essere superiore a mesi sei complessivamente. 8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresi' trasmesse: a) al Dipartimento della protezione civile e al prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno; b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento dell'informazione alla popolazione; c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attivita' soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. 9. Per le attivita' industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilita' ai sensi del comma 4, nonche' concede l'agibilita' degli impianti previa acquisizione delle conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5". "Art. 20 (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente puo' altresi' autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanita'. 2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), puo' accedere a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, e' equiparato al personale di polizia giudiziaria. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo". (c) Il D.P.R. n. 577/1982 approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi.