Art. 2-ter.
                         Norme regolamentari
 
 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto, con regolamento governativo,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988,   n.   400   (a)  ,  sono  dettate  norme  di  regolamentazione
dell'istruttoria  per  la  prevenzione  dei   rischi   di   incidenti
rilevanti,  di  cui  alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 del
presente decreto relativamente alle attivita' produttive di cui  agli
articoli  4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 (b) . Gli schemi  di  regolamento  sono  trasmessi  alla
Camera  dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il
parere  delle  Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso
tale termine il regolamento e' emanato anche  in  mancanza  di  detto
parere.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri
e principi:
    a)   svolgimento   dell'istruttoria   rispettivamente   da  parte
dell'ANPA   e   delle    Agenzie    regionali,    anche    attraverso
l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;
    b)  affidamento  delle  funzioni ispettive a funzionari designati
dagli  organi  tecnici  rispettivamente  dell'ANPA  e  delle  Agenzie
regionali;
    c)  previsione  di  apposite  conferenze  di servizio indette dai
responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per  acquisire
le  intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche interessate anche  ai  fini  degli
adempimenti  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577 (c) ;
    d) contenimento  del  numero  delle  fasi  procedimentali  e  dei
termini   per   la   conclusione  del  procedimento  entro  i  limiti
strettamente  necessari   per   l'effettuazione   di   verifiche   ed
accertamenti;
    e)  predisposizione  di  una  apposita scheda di informazione per
cittadini e lavoratori.
  3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui  al  comma  1,  sono  abrogati  gli articoli 14, 15, 16, comma 1,
lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente  della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175 (b) .
          ------------
             (a)  Il  comma  2  dell'art.  17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             Il  comma  4  dello  stesso articolo stabilisce che agli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             (b)  Il  D.P.R.  n.  175/1988  reca:  "Attuazione  della
          direttiva CEE n.  82/501, relativa ai rischi  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con determinate attivita' industriali,
          ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183". Si  trascrive
          il testo delle disposizioni abrogate dal presente articolo,
          con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
          di  cui  al  comma  1  dello  stesso articolo (il testo qui
          trascritto, salvo la lettera a) del comma 1 dell'art. 6  e'
          stato  introdotto, rispettivamente, dagli articoli 1, 3, 9,
          10, 13 e 15 del D.L. 10 gennaio 1994, n. 13,  in  corso  di
          conversione in legge, in sostituzione del testo originario;
          la  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  6  del D.P.R. n.
          175/1988 su menzionato  e'  stata  peraltro  gia'  abrogata
          dall'art. 11 del predetto decreto):
             "Art.  4  (Obbligo  di  notifica).  -  1.  Sono tenuti a
          notificare l'oggetto  della  loro  attivita'  al  Ministero
          dell'ambiente  e  al  comitato  tecnico  regionale  di  cui
          all'art. 15 i fabbricanti che:
               a) esercitino un'attivita' industriale che comporti  o
          possa  comportare  l'uso  di una o piu' sostanze pericolose
          riportate nelle quantita' indicate nell'allegato III,  come
          modificato   dal   decreto  20  maggio  1991  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  della  sanita',
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 31 maggio
          1991, come:
               1) sostanze immagazzinate o  utilizzate  in  relazione
          con l'attivita' industriale interessata;
               2) prodotti della fabbricazione;
               3) sottoprodotti;
               4) residui;
               5) prodotti di reazioni accidentali;
               b)   immagazzinino  una  o  piu'  sostanze  pericolose
          riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto  20
          maggio  1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro della sanita', nelle quantita' ivi indicate  nella
          seconda colonna;
               c)  posseggano  piu'  stabilimenti,  distanti tra loro
          meno  di  500  metri,  ove  le  quantita'  delle   sostanze
          pericolose,   di   cui   alle   lettere   a)  e  b),  siano
          complessivamente raggiunte o superate;
               d) nel caso  di  aree  ed  elevata  concentrazione  di
          attivita'  industriali,  individuate ai sensi dell'art. 13,
          comma 1, lettera c), operino in stabilimenti,  appartenenti
          a  distinti  titolari, distanti tra loro meno di 500 metri,
          ove  le  quantita'  delle  sostanze pericolose, di cui alle
          lettere  a)  e  b),  siano  complessivamente  raggiunte   o
          superate.
             2.  Sono  altresi'  tenuti  alla notifica i soggetti che
          intraprendano   una   attivita'   industriale    rientrante
          nell'ambito   di  applicazione  del  comma  1,  ovvero  che
          apportino modifiche che possono avere  implicazioni  per  i
          rischi  di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti
          con i decreti previsti dall'art. 12, comma 2.
             3. Per le  modifiche  di  attivita'  esistenti  che  non
          comportano   implicazioni   per   i   rischi  di  incidenti
          rilevanti,  sino  all'applicazione  dei  provvedimenti   in
          materia  di  cui  agli  articoli  12  e  13,  si applica la
          procedura  prevista  dal  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577.  In  tali  casi  il
          fabbricante non e' tenuto alla presentazione  del  rapporto
          di sicurezza purche' fornisca documentata dichiarazione che
          la  modifica  non  costituisce  aggravio  del  preesistente
          livello di  rischio.  Il  fabbricante  terra'  conto  della
          suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale
          del rapporto di sicurezza".
             "Art.  6  (Obbligo  di  dichiarazione). - 1. Sono tenuti
          alla  dichiarazione,  mediante  autocertificazione  con  le
          modalita'  e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
          i fabbricanti che:
               a) esercitino un'attivita' industriale che comporti  o
          possa  comportare  l'uso  di una o piu' sostanze pericolose
          identificate  con  i   criteri   dell'allegato   IV,   come
          modificato   dal   decreto  20  maggio  1991  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  della  sanita',
          nelle  quantita'  stabilite  dal decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  31  marzo  1989,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21
          aprile 1989, come:
               1) sostanze immagazzinate o  utilizzate  in  relazione
          con l'attivita' industriale interessata;
               2) prodotti della fabbricazione;
               3) sottoprodotti;
               4) residui;
               5) prodotti di reazioni accidentali;
               b)   immagazzinino  una  o  piu'  sostanze  pericolose
          riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto  20
          maggio  1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro della sanita', nelle quantita' ivi indicate  nella
          prima colonna.
             2.    Sono    altresi'    soggetti   all'obbligo   della
          dichiarazione mediante autocertificazione i fabbricanti che
          intraprendono    un'attivita'    industriale     rientrante
          nell'ambito di applicazione del comma 1.
             3.   Il  fabbricante  trasmette  la  dichiarazione  alla
          regione secondo le modalita' stabilite ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1, lettera b), allegando un rapporto di sicurezza
          che  attesti l'osservanza delle norme generali di sicurezza
          previste  dai  decreti  di cui all'art. 12 e che indichi le
          modalita' relative:
               a)  all'individuazione   dei   rischi   di   incidenti
          rilevanti;
               b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
               c)      all'informazione,      all'addestramento     e
          all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che
          lavorano in situ.
             4. Il fabbricante indica altresi'  le  eventuali  misure
          assicurative della responsabilita' civile e le garanzie per
          i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate
          in relazione all'attivita' esercitata".
             "Art.   14   (Conferenza   di   servizi   per  i  rischi
          industriali).  -  1.  Il  Ministro  dell'ambiente   convoca
          periodicamente  e,  comunque, ogni volta che sia necessario
          una conferenza di servizi con l'intervento:
               a)   del   direttore   del    servizio    inquinamento
          atmosferico,  acustico  e industrie a rischio del Ministero
          dell'ambiente, con funzione di presidente;
               b) del direttore  del  servizio  igiene  pubblica  del
          Ministero della sanita', con funzioni di vice presidente;
               c)  dell'ispettore  generale  capo del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;
              d) del direttore generale  delle  fonti  di  energia  e
          delle  industrie  di base del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
              e) di uno o piu' funzionari dipendenti dalle  pubbliche
          amministrazioni  competenti  in relazione all'oggetto della
          conferenza.
             2. I dirigenti di cui alle lettere a), b), c) e  d)  del
          comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.
             3.  La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli
          atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13  e  svolge  i
          compiti previsti dall'articolo 18.
             4.  Entro  novanta  giorni  dalla prima convocazione, la
          conferenza fissa il programma delle attivita' da  svolgere,
          anche  al  fine di fornire al Dipartimento della protezione
          civile  elementi  per  la  predisposizione  dei  piani   di
          emergenza esterni provvisori".
             "Art. 15 (Organi tecnici regionali). - 1. Il comitato di
          cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  luglio  1982,  n.  577,  cura  gli adempimenti relativi
          all'istruttoria sulle attivita' industriali di cui all'art.
          4.
             2. Il commissario del  Governo  nella  regione  convoca,
          ogni volta che si renda necessario e anche su richiesta del
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  del  Ministro
          dell'ambiente  in  conformita'   alle   indicazioni   della
          conferenza  di servizi di cui all'art. 14, o del presidente
          del comitato tecnico regionale di cui al comma 1,  apposite
          conferenze  di servizi fra i membri del comitato stesso e i
          funzionari dipendenti  dalle  pubbliche  amministrazioni  e
          dagli  enti  statali,  regionali  e comunali, competenti in
          relazione all'oggetto della conferenza".
             "Art. 16, comma 1, lettera a). - 1. Le regioni:
               a)  partecipano  all'attivita' degli organi consultivi
          indicati nell'art. 5".
             "Art.  18  (Istruttoria  per  le  attivita'  industriali
          soggette  a  notifica).  - 1. Ricevuta la notifica di nuove
          attivita' industriali, il Ministero dell'ambiente trasmette
          al comitato tecnico regionale le eventuali  osservazioni  o
          indicazioni  in  conformita'  al parere della conferenza di
          servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformita'  di
          indirizzo.
             2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti
          o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi
          sia  di  notifica  sia  di  dichiarazione, si procede ad un
          unico  esame  previa  comunicazione  al  fabbricante,  alla
          regione ed al comune.
             3.  Il  fabbricante,  anche a mezzo di un tecnico di sua
          fiducia, puo' prendere visione degli atti del procedimento,
          presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative
          e puo' partecipare  alle  ispezioni  e  sopralluoghi  nello
          stabilimento  e,  se  richiesto, alle riunioni del comitato
          tecnico regionale.
             4.   Il   comitato    tecnico    regionale    effettuata
          l'istruttoria  per  la  fase  di nulla-osta di fattibilita'
          prevista dall'art. 9, comma 1, entro centoventi giorni  dal
          ricevimento  degli  atti  e  trasmette  le  conclusioni  al
          fabbricante,  alla  regione,  al  comune  e  al   Ministero
          dell'ambiente,  nonche',  per  le  attivita'  soggette alla
          disciplina del regio  decreto-legge  2  novembre  1933,  n.
          1741,  convertito  dalla  legge  8 febbraio 1934, n. 367, e
          successive modificazioni, al Ministero dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato.
             5.  Ricevuto  il  rapporto  definitivo  di sicurezza, il
          comitato tecnico regionale espleta le necessarie  verifiche
          ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli
          atti,  con  riferimento alle norme generali di sicurezza ed
          ai criteri previsti dall'art. 12,  ovvero,  in  difetto  di
          queste,  alle  norme  vigenti, formula le conclusioni nelle
          quali  indica   le   valutazioni   finali,   le   eventuali
          prescrizioni  integrative  e  i  tempi  di attuazione delle
          stesse e  le  invia  al  fabbricante,  alla  regione  e  al
          Ministero dell'ambiente.
             6.  Trascorso  il termine di cui al comma 5, in mancanza
          di  provvedimenti,  il   fabbricante   puo'   dare   inizio
          all'attivita' industriale, fatte salve le autorizzazioni di
          competenza  di  altre  amministrazioni  e senza pregiudizio
          delle successive determinazioni del  comitato,  presentando
          una  perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei
          relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli
          impianti con particolare riferimento:
               a)  alla  veridicita'   e   alla   completezza   delle
          informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;
               b)   alla  conformita'  della  progettazione  e  della
          realizzazione  degli  impianti  ai  principi  della   buona
          tecnica    e    ai   criteri   della   migliore   sicurezza
          impiantistica.
             7. Nei  casi  in  cui  siano  richieste  al  fabbricante
          motivate  informazioni  supplementari,  i termini di cui ai
          commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario  per
          acquisirle,  che  in  ogni caso non puo' essere superiore a
          mesi sei complessivamente.
             8. Le conclusioni  di  cui  al  comma  5  sono  altresi'
          trasmesse:
               a)  al  Dipartimento  della  protezione  civile  e  al
          prefetto  ai  fini  della  predisposizione  del  piano   di
          emergenza esterno;
               b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli
          o  varianti  al  piano  regolatore  e  per  l'aggiornamento
          dell'informazione alla popolazione;
               c)  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato   nei  casi  di  attivita'  soggette  alla
          disciplina del regio  decreto-legge  2  novembre  1933,  n.
          1741,  convertito  dalla  legge  8 febbraio 1934, n. 367, e
          successive modificazioni.
             9. Per le attivita' industriali soggette a notifica,  il
          sindaco  rilascia  la concessione edilizia subordinatamente
          alla acquisizione delle conclusioni per  il  nulla-osta  di
          fattibilita'   ai   sensi  del  comma  4,  nonche'  concede
          l'agibilita'  degli  impianti  previa  acquisizione   delle
          conclusioni  della istruttoria formulate ai sensi del comma
          5".
             "Art.  20  (Ispezioni).   -   1.   Ferme   restando   le
          attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli enti
          territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione,
          il   Ministro   dell'ambiente   puo'  altresi'  autorizzare
          ulteriori  ispezioni   incaricando,   previa   designazione
          dell'amministrazione     di     appartenenza,     personale
          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
          per la prevenzione e la sicurezza  del  lavoro,  del  Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco,  nonche'  personale
          appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e
          della sanita'.
             2. Il personale di cui  al  comma  1,  operante  secondo
          direttive  emanate  dal  Ministro  dell'ambiente  ai  sensi
          dell'art. 13, comma 1, lettera a), puo'  accedere  a  tutti
          gli  impianti  e  le sedi di attivita' e richiedere tutti i
          dati,  le  informazioni  ed  i  documenti   necessari   per
          l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito
          di  documento  di  riconoscimento  e  dell'atto di incarico
          rilasciato dal Ministero dell'ambiente,  e'  equiparato  al
          personale di polizia giudiziaria.
             3.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo, e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  1500  milioni  annui,   a
          decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello
          stato  di  previsione del Ministero dell'ambiente, al quale
          altresi' affluiscono le somme  derivanti  dall'applicazione
          delle  sanzioni  di  cui  all'art.  21,  che  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al medesimo capitolo".
             (c)   Il  D.P.R.  n.  577/1982  approva  il  regolamento
          concernente l'espletamento dei  servizi  di  prevenzione  e
          vigilanza antincendi.