Art. 03. Agenzie regionali e delle province autonome 1. Per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presi'di multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale. 2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma l, personale gia' in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densita' di popolazione, la densita' di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni. 3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonche' di coordinamento con l'attivita' di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma l, provvedono a definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (a), per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 (b). Esse stabiliscono le modalita' di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalita' di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attivita con i servizi delle unita' sanitarie locali. 5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (c), al personale delle agenzie di cui al presente articolo e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento 6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (d). I rapporti fra le agenzie e le sezioni regionali del predetto albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto. ------------ (a) Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unita' sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unita' sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno nei seguenti servizi: a) igiene e sanita' pubblica; b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanita' animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria. 2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA. 3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici". (b) Il D.P.R. n. 177/1993 reca: "Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unita' sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonche' differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima". (c) Per il testo dell'intero art. 45 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota (a) all'art. 2. (d) L'art. 10 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) e' cosi' formulato: "Art. 10. - 1. E' istutito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o piu' attivita' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale e' articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,dei trasporti, della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti di iscrizione. 2. A partire dalla data di effettiva operativita' dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso e' condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unita' di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente. 4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".