Art. 03.
             Agenzie regionali e delle province autonome
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui
all'articolo 01 e delle ulteriori attivita' tecniche di  prevenzione,
di  vigilanza  e  di  controllo ambientale, eventualmente individuate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  le
medesime  regioni  e  province  autonome  con  proprie  leggi,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione   del   presente  decreto,  istituiscono  rispettivamente
Agenzie regionali e provinciali, attribuendo  ad  esse  o  alle  loro
articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e
immobili,  le  attrezzature  e  la dotazione finanziaria dei presi'di
multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la
dotazione finanziaria  dei  servizi  delle  unita'  sanitarie  locali
adibiti alle attivita' di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e
provinciali   hanno   autonomia   tecnico-giuridica,  amministrativa,
contabile e sono poste sotto  la  vigilanza  della  presidenza  della
giunta provinciale o regionale.
  2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni,
utilizzando,  oltre al personale di cui al comma l, personale gia' in
organico  presso  di  esse  o  presso  enti  finanziati  con  risorse
regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i
relativi  oneri  e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con
risorse regionali da cui provenga  il  personale  dell'Agenzia.  Deve
essere  condotta  una  ricognizione,  entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
che  sulla  base  di  parametri  quali la densita' di popolazione, la
densita'  di  sorgenti   inquinanti,   la   presenza   di   recettori
particolarmente  sensibili,  la  densita'  di attivita' produttive ed
agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale
per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare  su
di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie
regionali e delle loro articolazioni.
  3.   Al   fine   di   assicurare  efficacia  e  indirizzi  omogenei
all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali,
nonche' di coordinamento con l'attivita' di prevenzione sanitaria, le
Agenzie sono  organizzate  in  settori  tecnici  corrispondenti  alle
principali   aree   di   intervento   e  articolate  in  dipartimenti
provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le
leggi di cui al  comma  l,  provvedono  a  definire  l'organizzazione
nonche'  la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie
delle  Agenzie,  con  l'osservanza,  per  quanto  riguarda  l'aspetto
sanitario,  delle  disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (a),
per le parti non in contrasto con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5 giugno 1993, n. 177 (b). Esse stabiliscono le modalita'
di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei  comuni  e
delle  comunita' montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali
dell'Agenzia  e  fissano  le   modalita'   di   integrazione   e   di
coordinamento  che  evitino sovrapposizioni di funzioni e di attivita
con i servizi delle unita' sanitarie locali.
  5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1,  cui
prestano,   su   richiesta,  supporto  tecnico  in  attuazione  delle
convenzioni di cui al comma 3 del  medesimo  articolo  1.  In  attesa
dell'attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  (c),  al  personale
delle   agenzie   di  cui  al  presente  articolo  e'  confermato  il
trattamento giuridico ed economico in godimento
  6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie  attivita'
istituzionali  si  avvalgono delle sezioni regionali dell'albo di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.  441  (d).  I
rapporti fra le agenzie e le sezioni regionali del predetto albo sono
regolati  dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1
del presente decreto.
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             (a)  Il  testo  dell'art.  7  del  D.Lgs.  n.   502/1992
          (Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
          dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.  421),  come
          sostituito  dall'art. 8 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517,
          e' il seguente:
             "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1.  Le  regioni
          istituiscono  presso  ciascuna  unita'  sanitaria locale un
          dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni
          attualmente  svolte  dai  servizi  delle  unita'  sanitarie
          locali  ai  sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno
          nei seguenti servizi:
               a) igiene e sanita' pubblica;
               b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
               c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
               d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
          funzionali  della  sanita'   animale,   dell'igiene   della
          produzione,       trasformazione,      commercializzazione,
          conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
          e loro derivati, e dell'igiene degli  allevamenti  e  delle
          produzioni zootecniche.
             I  servizi  veterinari  si avvalgono delle prestazioni e
          della  collaborazione  tecnico-scientifica  degli  istituti
          zooprofilattici  sperimentali.  La programmazione regionale
          individua  le  modalita'  di  raccordo  funzionale  tra   i
          dipartimenti  di prevenzione e gli istituti zooprofilattici
          per il coordinamento delle attivita'  di  sanita'  pubblica
          veterinaria.
             2.  Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative
          comunitarie   e   degli   organismi   internazionali   sono
          assicurate dal Ministero della sanita' che si  avvale,  per
          gli  aspetti  di  competenza,  dell'Istituto  superiore  di
          sanita', dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la
          sicurezza   del   lavoro,  degli  istituti  zooprofilattici
          sperimentali,   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari
          regionali,   dell'Agenzia   nazionale   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
          dell'ENEA.
             3.  I  dipartimenti  di prevenzione, tramite la regione,
          acquisiscono dall'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  e  dall'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   ogni
          informazione  utile ai fini della conoscenza dei rischi per
          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
          lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle
          anzidette    informazioni    anche   attraverso   strumenti
          telematici".
             (b) Il D.P.R. n. 177/1993 reca: "Abrogazione parziale, a
          seguito di referendum popolare,  della  legge  23  dicembre
          1978,  n.  833,  recante istituzione del Servizio sanitario
          nazionale, nella parte in cui affida alle unita'  sanitarie
          locali   i   controlli   in   materia  ambientale,  nonche'
          differimento  dell'entrata   in   vigore   dell'abrogazione
          medesima".
             (c)  Per  il  testo  dell'intero  art.  45 del D.Lgs. n.
          29/1993 si veda la nota (a) all'art. 2.
             (d) L'art. 10 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti
          in materia di smaltimento dei rifiuti) e' cosi' formulato:
             "Art. 10. - 1. E' istutito con sede in Roma,  presso  il
          Ministero  dell'ambiente,  l'albo  nazionale  delle imprese
          esercenti servizi di smaltimento dei  rifiuti  nelle  varie
          fasi,  presso  il quale devono iscriversi le imprese che, a
          qualsiasi titolo, intendono svolgere una o  piu'  attivita'
          previste  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo  nazionale  e'
          articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere
          di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura del
          capoluogo di regione, che provvedono  alla  raccolta  delle
          domande  di  iscrizione  delle  imprese  interessate e alla
          trasmissione delle stesse all'albo nazionale.  Con  decreto
          del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato,dei
          trasporti,  della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  organizzative e di
          funzionamento  e  stabiliti  i  requisiti,  i  termini,  le
          modalita' e i diritti di iscrizione.
             2.  A  partire  dalla  data  di  effettiva  operativita'
          dell'albo, fissata con decreto del Ministro  dell'ambiente,
          l'iscrizione  allo  stesso  e' condizione necessaria per il
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  10  settembre
          1982,  n.  915.  Per  le  imprese  esercenti l'attivita' di
          trasporto dei rifiuti,  l'iscrizione  all'albo  sostituisce
          l'autorizzazione  di  cui al citato articolo 6, lettera d).
          Le relative garanzie finanziarie  sono  prestate  a  favore
          dello  Stato  secondo  modalita'  stabilite con decreto del
          Ministro dell'ambiente.
             3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque  unita'
          di  personale  comandato  da amministrazioni dello Stato ed
          enti pubblici, secondo criteri stabiliti  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente.
             4.  All'onere  derivante  dall'istituzione  dell'albo si
          provvede mediante riduzione del capitolo 1142  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e
          dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".