Art. 5.
                          Norma transitoria
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni
di tutela ambientale, i presidi multizonali  di  prevenzione  di  cui
agli  articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (a), ed i
servizi delle unita' sanitarie locali che alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto svolgono attivita' in materia ambientale,
continuano    a    svolgere,   a   supporto   degli   enti   pubblici
istituzionalmente competenti, le attivita' tecniche  esercitate  fino
all'emanazione  delle  leggi  regionali o provinciali di cui all'art.
03, comma 1, del presente decreto.
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             (a) Il testo degli articoli  18  e  22  della  legge  n.
          833/1978  (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e'
          il seguente:
             "Art. 18 (Presidi e servizi  multizonali).  -  La  legge
          regionale   individua,   nell'ambito  della  programmazione
          sanitaria, i presidi e i servizi  sanitari  ospedalieri  ed
          extra-ospedalieri   che,   per   le   finalita'  specifiche
          perseguite   e   per   le   caratteristiche   tecniche    e
          specialistiche,  svolgono attivita' prevalentemente rivolte
          a territori la cui estensione includa piu'  di  una  unita'
          sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.
             La  stessa  legge  attribuisce la gestione dei presidi e
          dei  servizi  di  cui  al  precedente  comma  alla   unita'
          sanitaria   locale   nel  cui  territorio  sono  ubicati  e
          stabilisce norme particolari per definire:
               a) il collegamento funzionale ed il  coordinamento  di
          tali  presidi  e  servizi con quelli delle unita' sanitarie
          locali   interessate,   attraverso    idonee    forme    di
          consultazione dei rispettivi organi di gestione;
               b)  gli  indirizzi  di gestione dei predetti presidi e
          servizi e le procedure per  l'acquisizione  degli  elementi
          idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
               c)  la  tenuta  di  uno  specifico  conto  di gestione
          allegato  al  conto  di   gestione   generale   dell'unita'
          sanitaria locale competente per territorio;
               d) la composizione dell'organo di gestione dell'unita'
          sanitaria   locale  competente  per  territorio  e  la  sua
          eventuale  articolazione  in  riferimento  alle  specifiche
          esigenze della gestione".
             "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
          -  La  legge regionale, in relazione alla ubicazione e alla
          consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita'
          dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
          domicilio:
               a)  individua  le  unita' sanitarie locali in cui sono
          istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo  e
          la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli
          infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
               b)   definisce   le   caratteristiche   funzionali   e
          interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
               c) prevede le forme di coordinamento degli stessi  con
          i  servizi  di igiene ambientale e di igiene e medicina del
          lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
             I presidi e  i  servizi  multizonali  di  cui  al  comma
          precedente  sono  gestiti  dall'unita' sanitaria locale nel
          cui territorio sono ubicati, secondo le  modalita'  di  cui
          all'art. 18".