Art. 7.
                     Regioni a statuto speciale
             e province autonome di Trento e di Bolzano
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione, fino  all'adozione  da  parte  delle  stesse  di
apposite normative.