Art. 10. Accesso alle trasmissioni di propaganda delle emittenti locali 1. Tenute presenti le leggi elettorali vigenti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, i soggetti di cui all'art. 8, nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda delle emittenti locali gestite ai candidati ed alle liste per la Camera dei deputati, ovvero ai candidati ed ai gruppi di candidati per il Senato della Repubblica, presenti nei collegi ricompresi nell'area di diffusione della singola emittente, devono assicurare condizioni di parita' con riguardo, rispettivamente, allo stesso collegio per i candidati nei collegi uninominali della Camera o del Senato, alla stessa circoscrizione elettorale per le liste o per i candidati di lista, alla stessa regione per i gruppi di candidati al Senato. 2. Qualora gli spazi destinati alla propaganda elettorale non consentano di assicurare l'accesso a tutte le categorie di interessati, l'emittente locale, previa espressa precisazione nel codice di autoregolamentazione di cui all'art. 9, puo' limitare le trasmissioni di propaganda ai candidati di tutti o alcuni dei collegi uninominali ovvero alle liste della circoscrizione o delle circoscrizioni - e o ai soli gruppi di candidati della regione o delle regioni - interessate dalla sua area di diffusione, adottando oggettivo idoneo criterio di selezione. Il criterio seguito va comunque indicato nel codice di autoregolamentazione. 3. Le emittenti in ambito locale possono mandare in onda trasmissioni differenziate nell'ambito del territorio servito al solo fine di rendere disponibili piu' spazi di propaganda e di interessare un maggiore numero di collegi uninominali.