Art. 10.
                      Accesso alle trasmissioni
                di propaganda delle emittenti locali
  1. Tenute presenti le leggi elettorali vigenti per  la  Camera  dei
deputati e per il Senato della Repubblica, i soggetti di cui all'art.
8,  nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda delle emittenti
locali gestite ai candidati ed alle liste per la Camera dei deputati,
ovvero ai candidati ed ai gruppi di candidati  per  il  Senato  della
Repubblica,  presenti  nei collegi ricompresi nell'area di diffusione
della singola emittente, devono assicurare condizioni di parita'  con
riguardo,  rispettivamente,  allo stesso collegio per i candidati nei
collegi  uninominali  della  Camera  o  del   Senato,   alla   stessa
circoscrizione  elettorale  per  le liste o per i candidati di lista,
alla stessa regione per i gruppi di candidati al Senato.
  2. Qualora gli  spazi  destinati  alla  propaganda  elettorale  non
consentano   di   assicurare   l'accesso  a  tutte  le  categorie  di
interessati, l'emittente locale,  previa  espressa  precisazione  nel
codice  di  autoregolamentazione  di cui all'art. 9, puo' limitare le
trasmissioni di propaganda ai candidati di tutti o alcuni dei collegi
uninominali  ovvero  alle  liste   della   circoscrizione   o   delle
circoscrizioni  -  e  o  ai  soli gruppi di candidati della regione o
delle regioni - interessate dalla sua area di  diffusione,  adottando
oggettivo  idoneo  criterio  di  selezione.  Il  criterio  seguito va
comunque indicato nel codice di autoregolamentazione.
  3.  Le  emittenti  in  ambito  locale  possono  mandare   in   onda
trasmissioni differenziate nell'ambito del territorio servito al solo
fine di rendere disponibili piu' spazi di propaganda e di interessare
un maggiore numero di collegi uninominali.