Art. 11.
                      Accesso alle trasmissioni
               di propaganda delle emittenti nazionali
  1. Tenute presenti le leggi elettorali vigenti per  la  Camera  dei
deputati e per il Senato della Repubblica, i soggetti di cui all'art.
8   devono  assicurare  l'accesso  agli  spazi  di  propaganda  delle
emittenti in ambito nazionale  da  loro  gestite  ai  partiti  ed  ai
movimenti  politici  in  condizione  di  parita'  tra  di  loro.  Ove
intendano consentire l'accesso anche alle categorie di interessati di
cui al comma 1  dell'art.  10,  debbono  tener  conto,  ai  fini  del
rispetto delle condizioni di parita', delle possibili diverse valenze
delle  candidature e dei messaggi di propaganda nell'ambito nazionale
di diffusione dei programmi, in relazione alla circostanza che:
    a) il candidato in un  collegio  uninominale  della  Camera  puo'
essere  candidato  anche in una lista della circoscrizione elettorale
cui appartiene tale collegio nonche'  in  liste  aventi  il  medesimo
contrassegno in altre due circoscrizioni elettorali;
    b)  il candidato soltanto di lista puo' essere candidato in liste
con lo stesso contrassegno in tre circoscrizioni elettorali.
  2. Nel caso considerato nella lettera a) del  precedente  comma  e'
necessario  rispettare  il  principio di parita' sia nei confronti di
tutti i candidati dello stesso collegio uninominale sia dei candidati
inclusi in tutte le liste delle circoscrizioni in cui e' presente  in
lista il candidato nel collegio uninominale: se tali candidati sono a
loro  volta anche candidati in altri collegi uninominali della stessa
circoscrizione  ovvero  sono  anche  candidati  in  liste  di   altre
circoscrizioni,  sussiste  l'ulteriore  necessita'  di  rispettare il
principio di parita' nei confronti ancora  dei  candidati  di  questi
ultimi  collegi  uninominali  ovvero  dei  candidati di queste ultime
circoscrizioni e cosi' via progressivamente. Analogamente,  nel  caso
considerato  nella  lettera  b)  del  precedente  comma e' necessario
rispettare il principio di parita' nei  confronti  dei  candidati  di
tutte  le  liste  delle  circoscrizioni  in cui e' presente la stessa
candidatura, salva  la  necessita'  di  rispettare  il  principio  di
parita'  negli  ulteriori progressivi ambiti come sopra indicato. Nel
codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di
garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunita'
in sede attuativa.