Art. 12.
                              Circuiti
  1. La trasmissione di  programmi  elettorali  in  contemporanea  da
parte  di  emittenti  locali  che  operano  in  circuiti nazionali e'
considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione  in  ambito
nazionale.  Si  applicano  ad  essa,  in particolare, le disposizioni
dell'art. 11.
  2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti
locali.