Art. 12. Circuiti 1. La trasmissione di programmi elettorali in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali e' considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale. Si applicano ad essa, in particolare, le disposizioni dell'art. 11. 2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali.