Art. 14.
           Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
  1. Le tariffe per l'accesso agli  spazi  di  propaganda  elettorale
sono   determinate  da  ciascuna  emittente,  secondo  le  rispettive
politiche tariffarie, in misura  comunque  non  eccedente  il  limite
rappresentato  dal  cinquanta per cento dei prezzi di listino vigenti
per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita' tabellare.
  2. Debbono essere riconosciute a tutti  i  candidati,  a  tutte  le
liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti
politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.
  3.  Ogni  soggetto  di cui all'art. 8 e' tenuto a far verificare, a
richiesta,  in  modo  documentale,  a  qualunque  candidato   o   suo
mandatario  elettorale,  ai rappresentanti delle liste, dei gruppi di
candidati, dei partiti o movimenti politici, del competente  Comitato
regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi  e del competente Circolo
delle costruzioni telegrafiche e telefoniche le condizioni  praticate
per l'accesso ad altro interessato nonche' i listini in vigore per la
cessione  degli  spazi  di  pubblicita'  in  relazione  ai  quali  ha
determinato le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda.