Art. 14. Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda 1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal cinquanta per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita' tabellare. 2. Debbono essere riconosciute a tutti i candidati, a tutte le liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi. 3. Ogni soggetto di cui all'art. 8 e' tenuto a far verificare, a richiesta, in modo documentale, a qualunque candidato o suo mandatario elettorale, ai rappresentanti delle liste, dei gruppi di candidati, dei partiti o movimenti politici, del competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e del competente Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato nonche' i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicita' in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda.