Art. 15. Divieto di pubblicita' elettorale 1. Si considerano, oltre agli spot, trasmissioni pubblicitarie vietate ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515: a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinita' di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata - ancorche' succinta - presentazione politica di candidati e o di programmi e o di linee; b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera a) per dare esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.