Art. 15.
                  Divieto di pubblicita' elettorale
  1. Si considerano,  oltre  agli  spot,  trasmissioni  pubblicitarie
vietate ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515:
    a)   le   trasmissioni   contenenti  esclusivamente  elementi  di
spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti  anche  per
la  non  genuinita'  di eventuali prospettazioni informative, slogan,
inviti al voto non accompagnati da un'adeguata - ancorche' succinta -
presentazione politica di candidati e o di programmi e o di linee;
    b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a  destare
rifiuto,  le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera
a) per dare esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.