Art. 16.
                   Programmi e servizi informativi
  1. Nei programmi e servizi di informazione elettorale i soggetti di
cui all'art. 8 sono tenuti a garantire la parita' di trattamento  tra
gli    interessati   nonche'   la   completezza   e   l'imparzialita'
dell'informazione.
  2. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali
deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati di un
medesimo collegio uninominale, ai gruppi di  candidati  della  stessa
regione,  alle  liste  di  una medesima circoscrizione elettorale, ai
partiti o movimenti politici di riferimento, secondo un  criterio  di
non  discriminazione  riferito sia alle fasce orarie di messa in onda
sia alla distribuzione dei tempi  dedicati  ai  diversi  interessati,
assicurando  l'equa  distribuzione  del  tempo, in particolare, negli
ultimi giorni prima delle votazioni.
  3. In ordine alle questioni trattate nei  servizi  e  programmi  di
informazione,  di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve
essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto  e  completo,
delle  diverse  posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte
di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la liberta' di commento
e di critica che, in una  chiara  distinzione  tra  l'informazione  e
l'opinione,   salvaguardi   comunque   il  rispetto  degli  anzidetti
fondamentali principi.
  4. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data  di  inizio
delle  votazioni,  la  presenza  di candidati, esponenti di partiti e
movimenti politici, membri  del  Governo,  delle  giunte  e  consigli
regionali  e degli enti locali puo' essere ammessa nelle trasmissioni
informative  riconducibili  alla  responsabilita'  di   una   testata
giornalistica,   registrata  secondo  le  disposizioni  del  comma  1
dell'art. 10 della legge 6  agosto  1990,  n.  223,  solo  in  quanto
risponda  all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita'
dell'informazione. In tutte le altre trasmissioni, diverse da  quelle
di  propaganda  elettorale  disciplinate nel capo I del titolo II del
presente atto, e' vietata la presenza dei soggetti anzidetti.
  5. Il codice di autoregolamentazione di cui  all'art.  9  indica  i
criteri   di   individuazione   del  ricorrere  dei  presupposti  che
consentono, ai sensi del precedente comma, la presenza  dei  soggetti
ivi   indicati  nelle  trasmissioni  informative  riconducibili  alla
responsabilita' di una testata giornalistica registrata.
  6. In ogni caso  non  si  considera  presenza  in  trasmissione  la
ripresa dei soggetti di cui al comma 4 nel corso di una telecronaca o
di  un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale,
non  ripetuta  e  tecnicamente  non   evitabile   senza   pregiudizio
dell'integrita'   della   trasmissione  e  comunque  rimanga  escluso
qualsiasi intervento personale o citazione dei soggetti medesimi.