Art. 18.
                  Conservazione delle registrazioni
  1. I soggetti di  cui  all'art.  8  sono  tenuti  a  conservare  la
registrazione delle trasmissioni di propaganda elettorale anche oltre
il termine di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223,  e  sino  al  compimento dei procedimenti di controllo in ordine
alle spese elettorali previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.