Art. 18. Conservazione delle registrazioni 1. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a conservare la registrazione delle trasmissioni di propaganda elettorale anche oltre il termine di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e sino al compimento dei procedimenti di controllo in ordine alle spese elettorali previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.