Art. 19.
                        Vigilanza e controllo
  1. Nell'ambito della loro competenza  territoriale,  ai  sensi  del
comma  4 dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi  assicurano  la  corretta  ed
uniforme  applicazione  della  normativa  in materia di comunicazione
elettorale e provvedono a:
    a)  verificare  i  modi  di  definizione  dei   calendari   delle
trasmissioni  di  propaganda  elettorale,  anche secondo le eventuali
esigenze di alternanza in ragione del  numero  dei  collegi  o  delle
circoscrizioni  elettorali  interessati dall'area di diffusione delle
emittenti, nonche' il rispetto dei calendari medesimi;
    b)  presenziare  agli  eventuali   sorteggi   previsti   per   la
definizione  dell'ordine  di  successione dei candidati, delle liste,
dei gruppi di candidati nelle  varie  trasmissioni  nonche'  ad  ogni
altro  sorteggio  previsto  nei  codici di autoregolamentazione delle
singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto  delle
trasmissioni di propaganda;
    c)  verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri
enunciati  nel  codice  di  autoregolamentazione  per  la   eventuale
presenza della stampa nelle trasmissioni di propaganda;
    d)  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi  radiotelevisivi  nonche'  delle  disposizioni dettate con il
presente atto.
  2. I comitati regionali segnalano prontamente  al  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria  i  casi  di  violazione, da parte dei
soggetti di  cui  all'art.  8,  delle  prescrizioni  della  legge  10
dicembre  1993,  n. 515, e delle disposizioni dettate con il presente
atto; segnalano inoltre  allo  stesso  Garante  ed  alla  Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi le violazioni, da parte della concessionaria pubblica
del servizio radiotelevisivo, delle prescrizioni della  legge  citata
nonche' di quelle dettate dalla Commissione.
  3.  Nell'ipotesi  di  emittenti  che  servono  aree  ricomprese nel
territorio di piu' regioni, i comitati interessati procedono d'intesa
all'esercizio dei compiti loro demandati.
  4. Le disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi riferite
ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi delle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per  quanto  concerne i rispettivi
territori.
  5.  I  direttori  dei  Circoli  delle  costruzioni  telegrafiche  e
telefoniche  collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi e procedono comunque,  in  modo  autonomo,  a
segnalare  senza  indugio al Garante le violazioni delle norme di cui
al comma 2.