Art. 19. Vigilanza e controllo 1. Nell'ambito della loro competenza territoriale, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di comunicazione elettorale e provvedono a: a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda elettorale, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei collegi o delle circoscrizioni elettorali interessati dall'area di diffusione delle emittenti, nonche' il rispetto dei calendari medesimi; b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei candidati, delle liste, dei gruppi di candidati nelle varie trasmissioni nonche' ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda; c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per la eventuale presenza della stampa nelle trasmissioni di propaganda; d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonche' delle disposizioni dettate con il presente atto. 2. I comitati regionali segnalano prontamente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i casi di violazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, delle prescrizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e delle disposizioni dettate con il presente atto; segnalano inoltre allo stesso Garante ed alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi le violazioni, da parte della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, delle prescrizioni della legge citata nonche' di quelle dettate dalla Commissione. 3. Nell'ipotesi di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio di piu' regioni, i comitati interessati procedono d'intesa all'esercizio dei compiti loro demandati. 4. Le disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi riferite ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto concerne i rispettivi territori. 5. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e procedono comunque, in modo autonomo, a segnalare senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 2.