Art. 2. Accesso agli spazi di propaganda delle testate o edizioni locali 1. Tenute presenti le leggi elettorali vigenti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli editori di testate locali, nonche' di giornali a diffusione nazionale per quanto concerne le edizioni locali o comunque le pagine locali, che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai candidati ed alle liste per la Camera dei deputati ovvero ai candidati ed ai gruppi di candidati per il Senato della Repubblica presenti nei collegi ricompresi nell'area di diffusione della singola testata o edizione locale, in condizioni di parita' tra candidati dello stesso collegio uninominale della Camera o del Senato, nonche', rispettivamente, tra liste della stessa circoscrizione elettorale ovvero tra gruppi di candidati al Senato della stessa regione. 2. Qualora la determinazione degli spazi utilizzabili per la propaganda elettorale, ad opera rispettivamente delle singole testate, non consenta di assicurare l'accesso a tutte le categorie di interessati, ogni testata di cui al comma 1 puo' limitare la pubblicazione della propaganda ai candidati di tutti o alcuni dei collegi uninominali ovvero ai gruppi di candidati della regione e o alle liste della circoscrizione o delle circoscrizioni interessate dalla sua area di diffusione o dall'area di diffusione dell'edizione o delle pagine locali, adottando oggettivo ed idoneo criterio di selezione. Tale limitazione ed il relativo criterio seguito vanno comunque indicati nel comunicato preventivo ovvero nel codice di autoregolamentazione. 3. Nel caso in cui la disponibilita' degli spazi utilizzabili per la propaganda lo consenta, puo' consentirsi l'accesso agli spazi di propaganda delle testate locali, nonche' delle edizioni locali o comunque delle pagine locali delle testate nazionali, ai partiti o ai movimenti politici in condizione di parita' tra di loro.