Art. 21. Consenso alla propaganda 1. Ai fini di cui all'art. 15, commi 1 e 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il consenso del singolo candidato in cui favore viene svolta propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica, sulla radio e sulla televisione, si intende acquisito anche attraverso gli atti e le attivita' compiute dal mandatario elettorale ai sensi dell'art. 3 della stessa legge. Nel caso di propaganda in favore del singolo candidato commissionata da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ed all'art. 8, comma 1, del presente atto sono tenuti a verificare l'autorizzazione dello stesso candidato o del suo mandatario. Il consenso del singolo candidato si presume per la propaganda ad esso riferibile ordinata dal partito, dalla lista, o dal gruppo di candidati di appartenenza, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, fanno capo a tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ed all'art. 8, comma 1, del presente atto.