Art. 21.
                      Consenso alla propaganda
  1. Ai fini di cui all'art. 15, commi 1 e 7, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, il consenso del singolo candidato in cui  favore  viene
svolta  propaganda  elettorale  sulla  stampa quotidiana e periodica,
sulla  radio  e  sulla  televisione,  si  intende   acquisito   anche
attraverso gli atti e le attivita' compiute dal mandatario elettorale
ai  sensi  dell'art.  3 della stessa legge. Nel caso di propaganda in
favore   del   singolo   candidato   commissionata   da    sindacati,
organizzazioni  di  categoria  o  associazioni,  i  soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 1, ed all'art. 8, comma 1, del presente  atto  sono
tenuti a verificare l'autorizzazione dello stesso candidato o del suo
mandatario.  Il  consenso  del  singolo  candidato  si presume per la
propaganda ad esso riferibile ordinata dal partito,  dalla  lista,  o
dal  gruppo di candidati di appartenenza, ai sensi dell'art. 7, comma
2,  della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515.    Gli  obblighi   di
comunicazione di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
fanno  capo  a  tutti  i  soggetti  di  cui all'art.   1, comma 1, ed
all'art. 8, comma 1, del presente atto.