Art. 3.
                  Accesso agli spazi di propaganda
                       delle testate nazionali
  1. Gli editori di testate  a  diffusione  nazionale  che  intendano
pubblicare  propaganda  elettorale  devono  assicurare  l'accesso  ai
relativi spazi ai partiti ed ai movimenti politici in  condizione  di
parita' tra di loro.
  2.  Alle  testate quotidiane e periodiche a diffusione nazionale si
applicano le disposizioni dell'art.  11  intendendosi  sostituite  le
parole "dei programmi" con le parole "della pubblicazione".