Art. 3. Accesso agli spazi di propaganda delle testate nazionali 1. Gli editori di testate a diffusione nazionale che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai partiti ed ai movimenti politici in condizione di parita' tra di loro. 2. Alle testate quotidiane e periodiche a diffusione nazionale si applicano le disposizioni dell'art. 11 intendendosi sostituite le parole "dei programmi" con le parole "della pubblicazione".