Art. 5. Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda 1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversita' di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore piu' alto tra il cinquanta per cento della tariffa massima e l'ottanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicita', sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita' editoriali. 2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita', la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda non puo' eccedere il limite rappresentato dal sessanta per cento della tariffa medesima. 3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni o pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonche', eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio. 4. Debbono essere riconosciute a tutti i candidati, a tutte le liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti politici le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi. 5. Ogni editore e' tenuto a far verificare a richiesta, in modo documentale, a qualunque candidato o suo mandatario elettorale, ai rappresentanti delle liste, dei gruppi di candidati, dei partiti o movimenti politici le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato nonche' i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicita' in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda.