Art. 5.
           Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
  1. Tenute presenti le  differenze  strutturali  delle  varie  scale
tariffarie  e  delle  relative graduazioni normalmente definite dalla
stampa in  funzione  della  diversita'  di  natura  e  tipologia  del
messaggio  pubblicitario,  le  tariffe  per  l'accesso  agli spazi di
propaganda elettorale sono determinate da ciascuna  testata,  secondo
le  rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente
il limite rappresentato dal valore piu' alto  tra  il  cinquanta  per
cento  della  tariffa  massima  e  l'ottanta  per cento della tariffa
minima vigenti,  per  le  diverse  categorie  di  pubblicita',  sulla
testata  medesima.  Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve
aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita'
editoriali.
  2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita',  la  tariffa  per
l'accesso  agli  spazi  di  propaganda  non  puo'  eccedere il limite
rappresentato dal sessanta per cento della tariffa medesima.
  3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si  intendono  riferiti  alle
tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni o pagine locali
ovvero  per  le  edizioni o pagine nazionali, nonche', eventualmente,
per i diversi giorni della settimana e per  la  diversa  collocazione
del messaggio.
  4.  Debbono  essere  riconosciute  a  tutti i candidati, a tutte le
liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti
politici le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.
  5. Ogni editore e' tenuto a far verificare  a  richiesta,  in  modo
documentale,  a  qualunque  candidato o suo mandatario elettorale, ai
rappresentanti delle liste, dei gruppi di candidati,  dei  partiti  o
movimenti  politici  le  condizioni  praticate per l'accesso ad altro
interessato nonche' i listini in vigore per la cessione  degli  spazi
di  pubblicita'  in  relazione ai quali ha determinato le tariffe per
l'accesso agli spazi di propaganda.