Art. 6. Divieto di pubblicita' elettorale 1. Si considerano inserzioni pubblicitarie, vietate ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorche' succinta, presentazione politica di candidati e o di programmi e o di linee ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.