Art. 6.
                  Divieto di pubblicita' elettorale
  1.  Si  considerano  inserzioni  pubblicitarie,  vietate  ai  sensi
dell'art.  2  della  legge 10 dicembre 1993, n. 515, le pubblicazioni
esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o  disegni,  di
inviti  al  voto  non  accompagnati  da adeguata, ancorche' succinta,
presentazione politica di candidati e o di programmi  e  o  di  linee
ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.