Art. 7. Organi ufficiali dei partiti 1. Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici. 2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.