Art. 7.
                    Organi ufficiali dei partiti
  1. Le disposizioni dei precedenti articoli non  si  applicano  agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico
il  giornale  quotidiano o periodico che risulti registrato come tale
presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi  indicazione  in
tal  senso  nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello
statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento  politico.
I  partiti  ed  i  movimenti  politici  sono  tenuti  a  fornire  con
tempestivita' al Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  le
indicazioni al riguardo necessarie.