Art. 8.
                      Comunicazione preventiva
  1.  I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora   e
televisiva  in  ambito  nazionale,  i  soggetti  autorizzati ai sensi
dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' i
soggetti che comunque esercitano in  qualunque  ambito  attivita'  di
radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 della legge
6  agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora
intendano  trasmettere  a  qualunque  titolo,   nei   trenta   giorni
precedenti  quello  di  inizio delle votazioni, propaganda elettorale
per l'elezione della Camera dei  deputati  e  o  per  l'elezione  del
Senato  della  Repubblica,  devono  darne notizia almeno dieci giorni
prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito  comunicato
mandato  in  onda  sulla  stessa  emittente  cui  le  trasmissioni si
riferiscono. Tale comunicato deve essere  diffuso  almeno  una  volta
nella  fascia  oraria di maggiore ascolto, deve contenere il richiamo
alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e  deve  precisare:  a)  che  le
trasmissioni  di  propaganda  e  le  relative  condizioni generali di
accesso   sono   disciplinate    da    un    apposito    codice    di
autoregolamentazione  depositato  presso  la  sede legale e presso le
sedi operative dell'emittente, a  disposizione  di  chiunque  intenda
prenderne  visione;  b)  l'indirizzo  ed il numero telefonico di tali
sedi; c) le eventuali ulteriori forme  di  pubblicizzazione  date  al
codice  di  autoregolamentazione;  d)  ogni  circostanza  od elemento
rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese
le condizioni temporali di prenotazione.
  2. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso
anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.