Art. 8. Comunicazione preventiva 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello di inizio delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e o per l'elezione del Senato della Repubblica, devono darne notizia almeno dieci giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, deve contenere il richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e deve precisare: a) che le trasmissioni di propaganda e le relative condizioni generali di accesso sono disciplinate da un apposito codice di autoregolamentazione depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione; b) l'indirizzo ed il numero telefonico di tali sedi; c) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; d) ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione. 2. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.