Art. 9. Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda 1. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, i modi ed i tempi delle trasmissioni, le tariffe di accesso e quelle eventuali di produzione, le eventuali condizioni di gratuita', le condizioni temporali di prenotazione, i meccanismi volti ad impedire fenomeni di accaparramento degli spazi ed a garantire concretamente la possibilita' dell'accesso in condizioni di parita' nonche' l'equa distribuzione degli spazi tra tutti gli interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e del presente atto. 2. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi dell'art. 8 e del comma precedente deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione sino al novantesimo giorno successivo a quello delle votazioni e deve comunque essere conservato dall'emittente. 3. Prima del trentacinquesimo giorno precedente quello dell'inizio delle votazioni le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione; nello stesso termine le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.