Art. 9.
                   Codice di autoregolamentazione
                  per le trasmissioni di propaganda
  1. I soggetti di cui all'art. 8  sono  tenuti  a  determinare,  per
ciascuna  emittente gestita, i modi ed i tempi delle trasmissioni, le
tariffe di accesso e quelle eventuali  di  produzione,  le  eventuali
condizioni  di  gratuita', le condizioni temporali di prenotazione, i
meccanismi volti ad impedire fenomeni di accaparramento  degli  spazi
ed   a   garantire  concretamente  la  possibilita'  dell'accesso  in
condizioni di parita' nonche' l'equa distribuzione  degli  spazi  tra
tutti gli interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e del presente atto.
  2.  Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi dell'art. 8
e del comma precedente deve essere depositato presso la sede legale e
presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione
di chiunque intenda prenderne  visione  sino  al  novantesimo  giorno
successivo a quello delle votazioni e deve comunque essere conservato
dall'emittente.
  3.  Prima del trentacinquesimo giorno precedente quello dell'inizio
delle votazioni le emittenti in ambito nazionale inviano  al  Garante
per   la   radiodiffusione   e   l'editoria   copia   del  codice  di
autoregolamentazione; nello stesso termine  le  emittenti  in  ambito
locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.