Art. 2. 1. Relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria centrale a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto (a), qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15 luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al predetto articolo 75, comma 2 (a), dichiarativo dell'estinzione del giudizio.
(a) Per il testo vigente dell'art. 75 del D.Lgs. n. 546/1992 si veda la nota (a) all'art. 1.