Art. 2.
  1.  Relativamente  alle  controversie  che alla data del 15 gennaio
1993 erano pendenti davanti alla Commissione  tributaria  centrale  o
per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso
organo,  il  ricorrente  e  qualsiasi  altra  parte,  ai  fini  della
prosecuzione  del  procedimento,  possono  presentare,  entro  il  28
febbraio  1994,  istanza  di  trattazione  dinanzi  alla  Commissione
tributaria centrale a norma dell'articolo 75, comma  2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 1
del  presente decreto (a), qualora non abbiano presentato l'anzidetta
istanza entro il 15 luglio 1993.  La  presentazione  dell'istanza  di
trattazione  produce  l'inefficacia  del  decreto, di cui al predetto
articolo 75, comma 2 (a), dichiarativo dell'estinzione del giudizio.
 
             (a) Per il testo vigente  dell'art.  75  del  D.Lgs.  n.
          546/1992 si veda la nota (a) all'art. 1.