Art. 3.
  1.  All'articolo  6  della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (a), sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 2 le parole: "entro il giorno  20"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "entro  il  giorno  27" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In  alternativa,  l'obbligo  relativo  all'acconto
puo'  essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non
inferiore  all'imposta  che  risulta  dovuta  tenendo   conto   delle
annotazioni  eseguite,  o  che  avrebbero dovuto essere eseguite, nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e  25  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre
ovvero  dal  1  ottobre  al  20  dicembre  a  seconda  che  obbligati
all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con
cadenza   mensile,  ovvero  trimestrale;  nel  calcolo  dell'acconto,
inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative  alle
operazioni,  comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre,
se non annotate in tale mese, e a  quelle  effettuate  dal  1  al  20
dicembre,  ancorche'  non  siano decorsi i termini di emissione della
fattura o di registrazione, e  puo'  tenersi  conto  in  diminuzione,
relativamente  agli  acquisti  intracomunitari,  di  un importo pari,
rispettivamente, per i contribuenti che  effettuano  le  liquidazioni
con  cadenza  mensile,  ovvero  trimestrale, a due terzi dell'imposta
detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di  cui
all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta
detraibile  risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui
al  citato  articolo  25  per  il   trimestre   luglio-settembre;   i
contribuenti  che  affidano  a  terzi  la  tenuta della contabilita',
avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui  al  primo
comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633  del  1972,  possono  determinare  l'ammontare dell'acconto nella
misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per
il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare  deve  essere
eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalita' di cui
all'articolo  27,  primo  e  terzo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.";
    b) al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Tuttavia,   se   l'acconto   e'  stato  calcolato  con  riferimento,
rispettivamente, alle liquidazioni per il  mese  di  dicembre  o  per
l'ultimo  trimestre  o  all'imposta  risultante  dalla  dichiarazione
annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se
l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per
cento di quest'ultimo.";
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  "5-bis. Per la riscossione dei versamenti di  cui  al  comma  2  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del Ministro delle
finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  279
del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al
pagamento  ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30
dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre.".
 
             (a) L'art. 6 della legge n. 405/1990 (Legge  finanziaria
          1991),  limitatamente  alle parti che qui interessano, come
          modificato dall'art. 1 del D.L. 13  maggio  1991,  n.  151,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 202, e dal presente articolo, e' cosi' formulato:
             "Art. 6. - 1. (Omissis).
             2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti
          agli  obblighi  di  liquidazione  e   versamento   previsti
          dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del
          mese  di  dicembre,  a  titolo  di  acconto  del versamento
          relativo al mese stesso, un importo pari al 65  per  cento,
          elevato  al  70  per  cento  per i contribuenti che si sono
          avvalsi della disposizione di cui al  secondo  periodo  del
          primo comma del predetto art. 27, del versamento effettuato
          o  che  avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre
          dell'anno  precedente  o,  se  inferiore,  di   quello   da
          effettuare   per   lo   stesso  mese  dell'anno  in  corso.
          Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione
          relativa al mese di dicembre. Entro  lo  stesso  giorno,  i
          contribuenti  di cui all'art. 33 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a
          titolo di acconto del versamento da effettuare in  sede  di
          dichiarazione  annuale, un importo pari al 65 per cento del
          versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con
          la  dichiarazione  annuale  dell'anno  precedente   o,   se
          inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione
          relativa  all'anno  in  corso;  per  i  contribuenti di cui
          all'art.  74,  quarto  comma,  del  predetto  decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo
          del  relativo importo si assumono gli ammontari relativi al
          quarto  trimestre.  In  alternativa,   l'obbligo   relativo
          all'acconto   puo'   essere  adempiuto  anche  mediante  il
          versamento di un  importo  non  inferiore  all'imposta  che
          risulta  dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o
          che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri  di  cui
          agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  633  del  1972, dal 1 al 20 dicembre
          ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati
          all'adempimento  siano  contribuenti  che   effettuano   le
          liquidazioni  con  cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel
          calcolo  dell'acconto,  inoltre,  deve  tenersi  conto,  in
          aumento,  delle  imposte relative alle operazioni, comprese
          quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non  an-
          notate  in  tale  mese,  e  a quelle effettuate dal 1 al 20
          dicembre,  ancorche'  non  siano  decorsi  i   termini   di
          emissione  della fattura o di registrazione, e puo' tenersi
          conto   in   diminuzione,   relativamente   agli   acquisti
          intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i
          contribuenti  che  effettuano  le  liquidazioni con cadenza
          mensile,  ovvero  trimestrale,  a  due  terzi  dell'imposta
          detraibile  risultante  dalle  annotazioni   eseguite   nel
          registro   di  cui  all'art.  25  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese  di
          novembre,   ovvero  a  otto  noni  dell'imposta  detraibile
          risultante dalle annotazioni eseguite nel registro  di  cui
          al  citato  art.  25  per  il trimestre luglio-settembre; i
          contribuenti  che  affidano  a  terzi   la   tenuta   della
          contabilita',   avvalendosi   ai  fini  delle  liquidazioni
          dell'opzione di cui al primo comma dell'art. 27 del decreto
          del Presidente della Repubblica n. 633  del  1972,  possono
          determinare  l'ammontare  dell'acconto  nella misura di due
          terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per  il
          mese  di  dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve
          essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 27,  primo  e  terzo  comma,  del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 633 del
          1972.
             3. Se, in conseguenza della  variazione  del  volume  di
          affari,  mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei
          versamenti dell'imposta,  il  parametro  di  commisurazione
          dell'acconto  riferito  a  tale  anno  e' costituito: se la
          cadenza e' stata  trimestrale,  da  un  terzo  dell'imposta
          versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art.
          33  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  o  da  un  terzo  dell'ammontare   versato
          nell'ultimo  trimestre  a norma dell'art. 74, quarto comma,
          del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  ovvero,  se  la  cadenza  e'   stata   mensile,
          dall'ammontare   dei   versamenti  degli  ultimi  tre  mesi
          dell'anno.
             4. L'acconto non deve essere  versato  se  di  ammontare
          inferiore a lire 200.000.
             5.  Chi  non  esegue in tutto o in parte i versamenti di
          cui al comma 2 e' soggetto  alla  soprattassa  del  20  per
          cento  delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia,
          se  l'acconto   e'   stato   calcolato   con   riferimento,
          rispettivamente,  alle liquidazioni per il mese di dicembre
          o per l'ultimo trimestre  o  all'imposta  risultante  dalla
          dichiarazione   annuale  relativa  all'anno  in  corso,  la
          soprattassa  si  applica  solo  se  l'importo  versato   e'
          inferiore  all'ammontare  dovuto di oltre il 5 per cento di
          quest'ultimo.
             5-bis. Per  la  riscossione  dei  versamenti  di  cui al
          comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto  del
          Ministro  delle  finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale     n. 279 del 28 novembre  1991,  e  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43;  le  aziende  e  gli  istituti  di  credito delegati al
          pagamento ed i concessionari devono  versare  comunque  non
          oltre  il  30  dicembre  le  somme  riscosse  entro  il  27
          dicembre.
            6.-7.(Omissis)".
             A  norma dell'art. 15, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993,
          n. 155,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio  1993,  n.  243, la misura dei versamenti di acconto
          dell'imposta sul valore aggiunto del 65  e  70  per  cento,
          previsti  dai  commi  2  e  3 di cui sopra, e' unificata ed
          elevata all'88 per cento.
             Il  D.P.R.  n.   633/1972   sopracitato   istituisce   e
          disciplina  l'imposta sul valore aggiunto. Gli articoli 23,
          24,  25,  27,  33  e   74   di   detto   decreto,   recano,
          rispettivamente,  norme  sulla registrazione delle fatture,
          dei corrispettivi e degli acquisti (articoli 23, 24 e  25),
          sulla  liquidazione  e  sui  versamenti  mensili (art. 27),
          sulle semplificazioni per i  contribuenti  minori  relative
          alle liquidazioni ed ai versamenti (art. 33) e disposizioni
          relative a particolari settori (art. 74).
             Il  D.M.  22 novembre 1991 reca: "Modalita' di pagamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  mediante  delega   del
          contribuente ad una azienda di credito".
             Il   D.P.R.   n.   43/1988  istituisce  il  Servizio  di
          riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di
          altri enti pubblici.