Art. 2. La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si e' conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 4.306.842 versato, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di chiusura del conto corrente bancario, sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 1993 Il Ministro: BARUCCI