Art. 2.
  La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si  e'  conclusa
con  un  avanzo  finale  di  liquidazione  di  L.  4.306.842 versato,
unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di  chiusura
del  conto  corrente  bancario,  sul conto acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77  della  legge
n. 833/78.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 dicembre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI