Art. 4. Alla societa' di cui all'art. 1 sono affidati il completamento delle opere e quello degli impianti nonche' la gestione degli impianti di cui all'allegato elenco. Con successivi decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica potranno essere affidati alla stessa societa' ulteriori impianti.