Art. 3. 1. Ai commissari delegati ed ai vice commissari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 competono, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato di pari qualifica, le indennita' ed il rimborso delle spese per le missioni dai medesimi effettuate in ragione dell'incarico loro conferito con le ordinanze sopra richiamate.