Art. 3.
  1.  Ai  commissari  delegati  ed  ai  vice  commissari  di  cui  ai
precedenti  articoli  1  e  2  competono, nella misura prevista per i
dipendenti dello  Stato  di  pari  qualifica,  le  indennita'  ed  il
rimborso  delle  spese  per  le  missioni  dai medesimi effettuate in
ragione  dell'incarico  loro  conferito  con   le   ordinanze   sopra
richiamate.